04/03/20

SCIOPERO DELLE DONNE - LE IRREGOLARITA' E ABUSI DELLA CGS NEL VIETARE LO SCIOPERO - DAL DOCUMENTO DELL'USI

Dalla lettera dell'Usi allo Slai cobas per il sindacato di classe (anche lo Slai cobas sc ha chiesto urgente audizione, ma il dirigente della Cgs ha risposto che "non avevano tempo..."):
"...Non si sono nemmeno degnati di scriverci e di risponderci, hanno telefonato RIFIUTANDO DI FARE ANCHE AUDIZIONE, perchè stanno in un periodo particolarmente... a rischio... AVRANNO PAURA CHE GLI ATTACCHIAMO IL VIRUS ...DELLA LOTTA DI CLASSE? Non abbiamo parole...
Ci hanno già... promesso, cioè minacciato, che ci sanzionano, e pure in modo pesante e non al minimo...
da quel che sappiamo già Cub e Usb hanno revocato, senza nemmeno tentare una minima forma di resistenza, come abbiamo provato a fare, dai "movimenti" e da NUDM nemmeno un fiato...
Così i rapporti di forza sono assolutamente sfavorevoli e l'attacco ai diritti costituzionali e alle libertà sindacali e di organizzazione, l'hanno portato (su indicazione del Governo, da quel che ha lasciato trapelare chi ha telefonato) con un pretesto.
...anche sul fronte parlamentare, molti balbettii, compreso Stefano Fassina che è sia consigliere capitolino comunale che deputato, tutti già omologati all'unità imprenditoriale e allo scempio dei diritti fondamentali delle persone, ricordandosi che siamo "cittadini-e" quando chiedono i nostri voti alle elezioni......andiamo bene..."
Roberto Martelli per Usi
RIPORTIAMO STRALCI DELLA NOTA INVIATA DALL'USI - CHE CONDIVIDIAMO - ALLA COMMISSIONE GARANZIA SCIOPERO, ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E ALCUNI MINISTRI, PRESIDENTI DEL PARLAMENTO, da cui si rilevano giustamente le irregolarità e abusi della CGS e la legittimità dello sciopero delle donne:  


"...La dizione letterale dell’articolo 13 comma 1 lettera d) della legge 146 90, testo aggiornato, prevede indicazioni specifiche e fattispecie precise, rigorosamente disciplinate per garantire certezza e chiarezza della finalità prioritaria della legge 146 90, applicativa dell’articolo 40 della vigente Costituzione repubblicana e antifascista, finalità che è espressamente indicata all’articolo 1 comma 2 della Legge 146/90 “… 2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo,
per assicurare l'effettivita', nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2;

EQUO CONTEMPERAMENTO DEGLI INTERESSI appunto, tra cui il diritto di sciopero, che
in questa situazione sarebbe lesionato, compresso e per moltissimi settori e categorie, sospeso e annullato, sulla base di un’interpretazione restrittiva e di considerazioni non supportate da fatti, dati e valutazioni oggettive, della CdG, utilizzando la via d’urgenza e una situazione di presunta “emergenza epidemiologica…sul territorio nazionale”, dalla quale far discendere la giustificazione tecnico giuridica, non confermata e non oggettiva come integrazione di fattispecie se non in modo indiretto, strumentale e pretestuoso, come sarà successivamente argomentato su dati e riferimenti ufficiali dell’Iss e del Ministero della Salute, della CdG, di fattispecie di “ avvenimenti eccezionali di particolare gravità”, che non è esatta, né rispettosa dei compiti previsti all’articolo 12 della Legge 146 90, della finalità di cui all’articolo 1 comma 2 della legge stessa, in applicazioni di un EQUO CONTEMPERAMENTO DEGLI INTERESSI, ch e non sarebbe stato opportunamente valutato dalla CdG, nè preso in debita considerazione, andando a colpire, lesionare comprimere se non sospendere e annullare, il diritto costituzionale dell’esercizio del diritto di sciopero ex art 40 Cost, ma anche altri principi fondamentali e interessi generali e collettivi diffusi, quelli di cittadini-e lavoratori e lavoratrici (compresi quelli indicati alla legge 300 1970 arttt. 1, 14 15 e 38 in combinato disposto), interessi rappresentati dall’attività sindacale delle OO.SS., compresa la proclamazione e copertura di scioperi come quelli di rilevanza mondiale collegato alle iniziative per l’8 marzo, nonché come un attacco a prerogative diritti e attività con libertà sindacali delle organizzazioni e associazioni sindacali, tutelate dalla legge e da convenzioni OIL....
....Quindi il riferimento è relativo a eventuali violazioni su disposizioni relative al preavviso, alla durata massima dell’astensione collettiva dal lavoro, all’esperimento di eventuali procedure di raffreddamento (NON PREVISTE PER GLI SCIOPERO GENERALI), ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi, a ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente l’astensione collettiva...
...un’interpretazione della legge non conforme e rispettosa dell’equo contemperamento degli interessi in gioco, non si ritrovi un riscontro, è evidenziato dagli stessi dati e indicazioni del Ministero della Salute in collaborazione con L’Istituto Superiore di Sanità Iss, attraverso il portale Epicentro e i dati forniti annualmente da InfluNet (il sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e virologica dell’influenza, coordinato dal Min. della Salute in collaborazione con l’Iss), che qui sotto si riporta. Da tali dati e valutazioni oggettive, si rileva a titolo di osservazione e per SOLLECITARE UN RIPENSAMENTO DELLA CDG IN TERMINI DIALETTICI E COSTRUTTIVI, che l’ipotesi e le fattispecie invocate dalla CdG nella nota del 28 febbraio 2020, non è efficacemente dimostrata, per una coerente invocazione della fattispecie “evento eccezionale di particolare gravità”, di utilizzo dell’urgenza e della “ cultura dell’emergenza” , con l’applicazione delle regole delle discipline di settore, dove tale ipotesi è richiamata, con l’indicazione su altre fattispecie espressamente indicate all’articolo 13 comma 1 lettera d) della Legge 146 90, che tale fattispecie NON PREVEDE NE’ DISCIPLINA, per comprimere, lesionare e annullare l’esercizio del diritto di sciopero il 9 marzo 2020. Infatti, esponiamo le seguenti argomentazioni supportate da dati oggettivi e da orientamenti di esponenti autorevoli della comunità scientifica, per evidenziare che allo stato, non vi è una fattispecie di evento di eccezionale e particolare gravità, rispetto a condizioni sullo stato di salute della popolazione italiana e dei settori lavorativi e produttivi, generate da fenomeni influenzali e di malattie presenti normalmente in Italia...
...Secondo le stime del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore della sanità, in Italia ogni anno circa il 9 cento della popolazione è colpito da sindromi simil-influenzali, con un numero di morti che oscilla tra i 300 e i 400 decessi diretti dovuti all’influenza, e tra i 4 mila e i 10 mila decessi tra chi sviluppa complicanze gravi a causa dei virus influenzali. Il tasso di letalità (ossia il rapporto tra morti e contagiati) si attesterebbe quindi intorno allo 0,1 per cento (l’uno per mille), mentre un discorso diverso vale per il nuovo coronavirus, che ad oggi non è presente in Italia...
...Se si considera che in Italia, sono accertati in media ogni giorno 3 morti sul lavoro, 1 femminicidio al giorno, più morti per patologie influenzali e polmoniti virali rispetto al potenziale del corona virus (pure non intendendo assolutamente sottovalutare il fattore di rischio e pericolo, ci mancherebbe), che non determinano alcuna “emergenza” né sono qualificati come “avvenimenti eccezionali di particolare gravità”, tali da bloccare licenziamenti, cassa integrazioni, precarietà e lavoro al nero, e che per contrastare questi fenomeni e ottenere interventi statali, istituzionali, internazionali, di superamento di tali ostacoli, per la piena ed efficace tutela di interessi, diritti, libertà e prerogative, si è proclamato a tutela di quegli interessi, altrettanto meritevoli di tutela, lo sciopero generale il 9 marzo, ben si comprende il tenore delle nostre osservazioni, rilievi critici, argomentazioni e anche chiarimenti alla CdG e al suo autorevole Presidente e ai componenti la Commissione stessa sui punti rimasti oscuri della nota del 28 febbraio 2020 e le altre questioni poste nel presente documento e nota, CHIEDENDO ANCHE DI ESSERE SENTITI IN AUDIZIONE URGENTE...
...Le preoccupazioni e le osservazioni espresse e le argomentazioni, sono anche per evitare il fattore di rischio che, con argomentazioni strumentali e in periodi di ulteriori crisi strutturali, si utilizzi questo precedente, come elemento per eliminare qualsiasi forma di tutela e difesa legale, lecita, giustificabile, di protesta con lo strumento dello sciopero e dello sciopero “politico” generale, per contrastare in un ipotetico futuro, rischi di attacco all’ordine costituzionale, alle istituzioni democratiche, ai diritti e alle libertà dei singoli, sui quali si basa la nostra vigente Carta Costituzionale, anche riducendo e comprimendo fortemente, le agibilità e prerogative delle OO.SS., quali “formazioni sociali nelle quali si esplica la personalità dell’individuo”, come recita l’articolo 3 della Costituzione e il superamento delle barriere e ostacoli a questo progresso civile, sociale dei singoli cittadini e cittadine e nella società italiana..."

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