LA
PACE SOCIALE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS di Giovanni Orlandini
Ben
prima che il Governo adottasse le misure d’emergenza
necessarie per contenere il contagio da Covid-19, la Commissione di
garanzia (il Garante in tema di sciopero nei servizi essenziali) ha
intimato a tutte le organizzazioni sindacali di astenersi dal
proclamare scioperi dal 25 febbraio fino al 31 marzo.
Poche
righe, contenute in un semplice comunicato stampa, per espropriare
del diritto di sciopero milioni di lavoratori: dai dipendenti dei
ministeri a quelli degli enti locali, dai lavoratori dei trasporti a
quelli della ricerca, dai metalmeccanici ai dipendenti degli enti
pubblici non economici.
Ne
è seguita, a stretto giro, l’adozione “in via d’urgenza” di
una delibera con cui si ingiunge ai sindacati autonomi di sospendere
gli scioperi proclamati per il giorno 9 marzo, minacciando sanzioni
in caso di inottemperanza. La ragione di tali drastici provvedimenti,
a detta della stessa Commissione,
risiede nello “stato
di emergenza sanitaria proclamato su tutto il territorio nazionale”,
che impone di “evitare
ulteriore aggravio alle Istituzioni coinvolte nell’attività di
prevenzione e contenimento della diffusione del virus”.
Una
simile decisione di sospendere per oltre un mese (salvo ulteriori
proroghe) il diritto di sciopero su tutto il territorio nazionale,
non ha precedenti nella storia repubblicana. Si dirà che anche
l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo è una situazione di
straordinaria ed inedita gravità. E tuttavia qui non si tratta di
sminuire la gravità dei rischi epidemici in corso. Si tratta di
interrogarsi sull’esistenza di una relazione tra tali rischi e il
divieto di astenersi dal lavoro. Perché se una relazione del genere
si configura in caso di scioperi nel settore sanitario, può non
sussistere affatto quando a scioperare sono lavoratori di altri
settori e le cui prestazioni non incidono sull’attività di
“prevenzione
e contenimento della diffusione del virus”
invocata
per giustificare il divieto generalizzato di scioperare. Una diversa
valutazione va ovviamente fatta in relazione ad altre attività
sindacali che ad uno sciopero di norma si associano; quali ad esempio
assemblee e, ancor più, manifestazioni sindacali. Ma non è di
queste che si interessa la Commissione di garanzia.
Il
Garante trova il fondamento legale della propria iniziativa nel
potere - riconosciutogli dalla legge - di invitare le organizzazioni
sindacali che abbiano organizzato uno sciopero in violazione delle
sue regole d’esercizio, a riformularne la proclamazione ed a
rinviarne l’attuazione (art. 13, comma 1, lett. g, l. n.146/90). E
la violazione di tali regole è colta nella clausola, presente in
tutti i contratti collettivi, che dispone per l’immediata
sospensione
dello sciopero “in
caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità e di calamità
naturali”.
La clausola in questione
è però fondatamente invocabile solo quando uno sciopero è in
grado, in qualsiasi modo, di influire sulla situazione emergenziale,
e non per sospenderne l’esercizio prescindendo da qualsiasi
valutazione nel merito dei suoi effetti concreti.
L’iniziativa
del Garante è tanto più discutibile se si considera che l’arma
dello sciopero costituisce un irrinunciabile strumento di autodifesa
per gli stessi lavoratori, qualora siano esposti al rischio di
contagio.
E’
la cronaca quotidiana di questi giorni a raccontarci di scioperi
spontanei di protesta, proclamati in tutto il paese dai lavoratori
per il timore che l’azienda non garantisca adeguate condizioni di
sicurezza rispetto ai rischi di esposizione al virus. (Si
sciopera proprio per salvaguardare la propria vita a fronte di un
“avvenimento
eccezionale di particolare gravità e di calamità naturali”; in
tante aziende purtroppo se i lavoratori non scioperassero non
opporrebbero alcun ostacolo agli effetti nefasti di quegli
“avvenimenti” - ndr)
Sono
azioni collettive che smentiscono la mistificatoria lettura del
diritto di sciopero come strumento di difesa di interessi corporativi
lesivi dell’interesse generale, giacché è proprio la
praticabilità del conflitto a rendere possibile la tutela del bene
fondamentale della salute davanti alla pretesa di subordinarlo ad
interessi economico- produttivi. L’emergenza allora, piuttosto che
delegittimare l’arma dello sciopero, ne amplifica la funzione di
risorsa ultima di autotutela collettiva, tanto più indispensabile
quanto più si riducono gli ordinari spazi di confronto democratico.
D’altra
parte, non si può non cogliere un tratto di involontaria e
paradossale ironia nel giustificare il divieto generalizzato di
scioperare (che implica un obbligo a non allontanarsi dal luogo di
lavoro) con l’esigenza di contenere il contagio, nel mentre si
adottano misure d’urgenza per rendere possibile ovunque il ricorso
al c.d. lavoro agile, proprio per allontanare i lavoratori dagli
stessi luoghi di lavoro onde evitare rischi di contagio.
La
via per difendersi da eventuali sanzioni per sciopero illegittimo è
costituita dall’art. 2, comma 7 della l. 146/90, che ammette la
deroga agli obblighi di preavviso e di preventiva indicazione della
durata dell’astensione in caso
di “protesta
per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei
lavoratori”.
Ma la norma è ambigua nel non richiamare
anche la sospensione dell’obbligo di erogare le prestazioni
indispensabili; un’ambiguità evidentemente aumentata dalla
generalizzata ingiunzione a non scioperare della Commissione. E
neppure aiuta a fare chiarezza il comunicato del 12 marzo con il
quale la stessa Commissione ha richiamato le aziende al rigoroso
rispetto delle misure di sicurezza previste dal governo per far
fronte ai rischi epidemici, onde evitare appunto scioperi che
compromettano l’erogazione dei servizi pubblici: nel comunicato si
omette infatti di precisare che il blocco del servizio pubblico
conseguente ad una astensione fondata sull’art. 2, comma 7 non
espone in nessun caso i lavoratori alle sanzioni di legge...
Gli
atti adottati in questi giorni hanno, certo, un carattere
straordinario ed eccezionale per il contesto affatto inedito nel
quale si collocano, ma si iscrivono in un processo, in atto da tempo,
di disconoscimento del conflitto come leva di progresso ed
emancipazione. La Commissione sembra infatti ispirare la propria
azione alla sola logica della massima compressione possibile degli
spazi di esercizio del conflitto sindacale, visto evidentemente come
“male” sociale. Ma è una logica che la stessa legge 146/90 non
giustifica. La Commissione di garanzia si chiama infatti così
perché ad essa spetta garantire “il
contemperamento dell’esercizio
del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della
persona costituzionalmente garantiti”,
alla cui tutela i servizi
pubblici sono funzionali. “Contemperare” e non “vietare”, dal
momento che qualsiasi regolazione dello sciopero dovrebbe tener conto
della sua dimensione di diritto costituzionale, cioè di valore
costitutivo dell’ordine democratico.