Le
lavoratrici delle pulizie e ausiliariato degli asili comunali di Taranto organizzate nello Slai cobas,
difese dall'avvocata Antonietta Ricci, dopo varie iniziative di mobilitazioni, hanno fatto un ricorso in Tribunale,
riguardante il mancato pagamento di ore di lavoro straordinario fatte a
settembre 2025 per attività lavorative di "pulizia di lavori di
cantiere eseguiti da altre ditte", che non competevano alle lavoratrici ma che Comune di Taranto e la Ditta appaltatrice 'Servizi Integrati srl' le
avevano fatte eseguire come giornate rientranti nel lavoro e nell'orario ordinario.
Questa vittoria, anche se riguarda una piccola rivendicazione, è importante perchè (leggi le motivazioni della sentenza sotto riportate) riconosce dei diritti di lavoro, salario che riguardano aspetti della condizione generale di lavoro che vengono attaccati in tante altre ditte - diritti soprattutto in questa fase niente affatto scontati; ma è importante anche perchè dimostra che anche su piccoli aspetti ma significativi delle violazioni dei padroni e delle Istituzioni se si lotta si può vincere e apre la strada ad altre vittorie di lotte.
Questo ricorso è stato fatto solo dallo Slai cobas, mentre gli altri sindacati, anche di Base, come lì'Usb, presenti negli asili si sono guardati bene dal difendere gli interessi delle lavoratrici e lavoratori, dicendo alle loro iscritte di non unirsi alle lavoratrici Slai cobas, che invece le avevano invitate a fare insieme il ricorso.
Ora invece lo Slai cobas ha vinto e gli altri NO.
Questa vittoria costituisce un precedente positivo che incoraggia ad andare avanti, sia con le iniziative di lotta, sia con nuova iniziative legali, per difendere altri aspetti: dai livelli retributivi (ora le lavoratrici degli asili si stanno battendo per il riconoscimento del 3° livello), al lavoro tutto l'anno senza più sospensioni, ai problemi di difesa della salute, ecc.
Ringraziamo l'avvocata Antonietta Ricci, il cui impegno e vicinanza con le lavoratrici, lavoratori dello Slai cobas va oltre la difesa legale.
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come applicabili ex art. 58 legge 69/2009)
Con ricorso collettivo depositato il 29/01/2025 i ricorrenti in epigrafe, tutti lavoratori addetti quali dipendenti della Servizi Integrati srl alle pulizie ed ausiliariato inquadrati nel II livello del CCNL Multiservizi nell’ambito dell’appalto per le pulizia di vari asili nido comunali affidato alla datrice di lavoro dal Comune di Taranto, hanno lamentato di essere stati adibiti, subito prima dell’inizio dell’anno scolastico 2024/2025 (precisamente dal 2 al 8 settembre 2024), ad espletare pulizie straordinarie degli ambienti interessati da lavori straordinari di ristrutturazione edilizia (pulizie di cantieri edili), come ammesso anche in sede di procedura di conciliazione presso la Prefettura in data 18-9-2024 dal dott. Pranzo, in rappresentanza della società datrice di lavoro, in violazione dell’art. 2103 codice civile in quanto assegnatari di mansioni di livello superiore a quello di pertinenza senza percepire alcun adeguato compenso aggiuntivo, sottoponendosi loro malgrado ad un impegno più gravoso e più faticoso di quello ordinariamente svolto e peraltro affrontando particolari rischi per la loro salute;
tanto essenzialmente premesso gli attori hanno concluso per la condanna solidale dei convenuti, quali appaltatore e committente del servizio, al pagamento in loro favore della somma di euro 500,00 cadauno, equitativamente determinata, a titolo retributivo o quanto meno risarcitorio. Servizi Integrati srl, costituitasi, ha precisato come da capitolato di appalto i dipendenti fossero tenuti ad eseguire le pulizie di inizio anno scolastico, nonché pulizie di fondo prima dell’inizio dell’anno stesso, ma pur sempre nell’orario ordinario di lavoro, negando che l’attività concretamente svolta dai ricorrenti avesse integrato svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle normalmente svolte dai lavoratori inquadrati nel 2° livello del CCNL; il Comune di Taranto per parte sua ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, per non essersi mai concretamente ingerito nell’organizzazione delle modalità esecutive dell’appalto e comunque ha dedotto la infondatezza del ricorso nel merito, trattandosi di lavoro previsti dal capitolato di appalto. Entrambi i convenuti hanno chiesto respingersi il ricorso. Documentalmente istruita e previo deposito di note difensive scritte, la causa è stata decisa alla odierna udienza come da separato dispositivo.
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti seguenti.
In
fatto, nell’incontro in Prefettura de 18-9-2024 (cfr. il relativo
verbale in allegato al fascicolo di parte attoreo) il rappresentante
della Servizi Integrati srl, nello specifico Daniele Pranzo, ha
riconosciuto che prima dell’inizio dell’anno scolastico 2024/2025 i
lavoratori addetti al servizio di pulizia ed ausiliariato ha svolto
lavori di pulizia straordinari determinati dall’esecuzione di lavori di
manutenzione straordinaria edilizia degli edifici adibiti ad asili nido
comunali; dunque, lo svolgimento di tali mansioni, può ritenersi in
fatto accertato. Ad abundantiam la prova della situazione dei luoghi,
con conseguente necessità di lavori straordinari di pulizia, è fornita
dai reperti fotografici pure allegati nel fascicolo dei ricorrenti e non
specificamente contestati dalle controparti. Ciò posto, è evidente che i
lavori per cui è causa esulano dal novero della tipologia di pulizie,
quotidiane e/o periodiche, che l’appaltatore è tenuto ad assicurare al
committente/appaltante, ai sensi dell’art. 12 del Capitolato di appalto, prodotto in atti.
In diritto, ritiene il giudicante che i convenuti, a titolo solidale derivante dalla normativa sugli appalti a tutela dei lavoratori e indipendentemente dal fatto se lo svolgimento dei lavori di pulizia straordinaria dopo gli interventi straordinari di edilizia possa integrare o meno lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle disimpegnate dai lavoratori inquadrati nel 2° livello del CCNL Multiservizi, abbiano diritto, a titolo risarcitorio e compensativo della maggiore gravosità e del maggior disagio del lavoro prestato per le pulizie dei cantieri edili (peraltro senza che tali pulizie aggiuntive siano state disposte con prolungamento del normale orario di lavoro), di una somma equitativamente determinata, non solo ex art. 36 Cost., ma anche per il risparmio in termini economici ottenuto sia dal Comune di Taranto (che non ha incaricato le stesse ditte edili di pulire i cantieri dopo la fine dei lavori, a costo di esborsi aggiuntivi o quanto meno non ha richiesto l’intervento di altre ditte di pulizia specializzate), sia dalla stessa datrice di lavoro (che a sua volta non ha affrontato alcun costo aggiuntivo né per compensare i ricorrenti del lavoro svolto, né per retribuire personale aggiuntivo esterno), dunque a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. Detta somma può essere determinata in euro 300,00 per ciascuno dei ricorrenti, a fronte di lavoro caratterizzato da maggior peso e maggiore rischio per la loro salute protrattosi per sei giorni, dunque nella misura aggiuntiva di euro 50,00 die. Le spese di lite seguono la soccombenza solidale dei convenuti e vanno distratte ex art. 93 cpc in favore del difensore anticipatario dei ricorrenti.
P.T.M.
a)-
in parziale accoglimento del ricorso condanna in solido la SERVIZI
INTEGRATI S.R.L. e il Comune di Taranto a corrispondere a ciascuno dei
ricorrenti la somma di euro 300,00 oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria dal settembre 2024 al soddisfo;
b)- condanna in solido la SERVIZI INTEGRATI S.R.L. e il Comune di Taranto al pagamento delle spese processuali.
Taranto, 7-5-2026 Il giudice
Dott. Saverio Sodo




