05/03/26

9 marzo a Taranto: sciopero - presidi - e FILM


Se sette minuti vi sembran pochi…

pensando alle ore che le operaie lavorano gratis per i padroni...

pensando agli accordi svendita dei sindacati confederali e della maggiorparte delle Rsu...
pensando che la lotta è di tutte e per tutte...
pensando che dobbiamo difendere la nostra vita di ora e il nostro futuro...


Il Film

Undici donne, undici operaie, chiuse in uno spogliatoio, dentro una fabbrica vuota, deserta, attorno a un tavolo, tra gli armadietti metallici. Devono decidere della loro condizione ma – soprattutto – di quella delle loro compagne e compagni di lavoro che sono di fuori con cartelli e striscioni ai cancelli. E’ un film tratto da una storia vera, accaduta in Francia, a Yssingeaux, nell’Alta Loira.

La vicenda ha tratti comuni non solo a tante fabbriche ma anche a molti altri posti di lavoro con contratti sia a tempo indeterminato sia con contratti o non contratti del precariato.

Quella di questo film è la fabbrica tessile dei Fratelli Varrazzi (uno dei quali interpretato dallo stesso Placido) che stanno cedendo il pacchetto di maggioranza azionaria a una multinazionale francese. Da Parigi giunge, con il primo volo della mattina, Madame Rochette per stipulare l’atto formale di accordo con la vecchia proprietà. Questo dovrà essere poi approvato dal Consiglio di Fabbrica e quindi ratificato dal resto del personale. Madame Rochette ha molta fretta di concludere il tutto entro le cinque del pomeriggio. All’incontro con vecchia e nuova azienda partecipa Bianca (interpretata da Ottavia Piccolo), la più “anziana” delle delegate.

Quando Bianca torna nello spogliatoio, tra le sue dieci compagne del Consiglio di Fabbrica, ci sono dunque poche ore di tempo per votare sì o no a quell’accordo. L’atto di cessione prevede questo: la fabbrica non chiude, non ci sarà alcun licenziamento, i turni di lavoro rimarranno immutati.

Ma c’è un “ma”: la nuova proprietà chiede il taglio di soli sette minuti di pausa – sembra una cosa piccola ma è grande per le condizioni di lavoro e di vita delle operaie.

Il film mostra una discussione tesa, drammatica, acre, a tratti violenta, che contrappone le singole compagne di lavoro l’una all’altra e che mostra le vite delle operaie (non solo di quella fabbrica)…

Come andrà?...

Sulla legittimità dello sciopero al tempo del covid - Giurista Orlandini


LA PACE SOCIALE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS di Giovanni Orlandini

Ben prima che il Governo adottasse le misure d’emergenza necessarie per contenere il contagio da Covid-19, la Commissione di garanzia (il Garante in tema di sciopero nei servizi essenziali) ha intimato a tutte le organizzazioni sindacali di astenersi dal proclamare scioperi dal 25 febbraio fino al 31 marzo.

Poche righe, contenute in un semplice comunicato stampa, per espropriare del diritto di sciopero milioni di lavoratori: dai dipendenti dei ministeri a quelli degli enti locali, dai lavoratori dei trasporti a quelli della ricerca, dai metalmeccanici ai dipendenti degli enti pubblici non economici.

Ne è seguita, a stretto giro, l’adozione “in via d’urgenza” di una delibera con cui si ingiunge ai sindacati autonomi di sospendere gli scioperi proclamati per il giorno 9 marzo, minacciando sanzioni in caso di inottemperanza. La ragione di tali drastici provvedimenti, a detta della stessa Commissione, risiede nello “stato di emergenza sanitaria proclamato su tutto il territorio nazionale”, che impone di “evitare ulteriore aggravio alle Istituzioni coinvolte nell’attività di prevenzione e contenimento della diffusione del virus”.

Una simile decisione di sospendere per oltre un mese (salvo ulteriori proroghe) il diritto di sciopero su tutto il territorio nazionale, non ha precedenti nella storia repubblicana. Si dirà che anche l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo è una situazione di straordinaria ed inedita gravità. E tuttavia qui non si tratta di sminuire la gravità dei rischi epidemici in corso. Si tratta di interrogarsi sull’esistenza di una relazione tra tali rischi e il divieto di astenersi dal lavoro. Perché se una relazione del genere si configura in caso di scioperi nel settore sanitario, può non sussistere affatto quando a scioperare sono lavoratori di altri settori e le cui prestazioni non incidono sull’attività di “prevenzione e contenimento della diffusione del virusinvocata per giustificare il divieto generalizzato di scioperare. Una diversa valutazione va ovviamente fatta in relazione ad altre attività sindacali che ad uno sciopero di norma si associano; quali ad esempio assemblee e, ancor più, manifestazioni sindacali. Ma non è di queste che si interessa la Commissione di garanzia.

Il Garante trova il fondamento legale della propria iniziativa nel potere - riconosciutogli dalla legge - di invitare le organizzazioni sindacali che abbiano organizzato uno sciopero in violazione delle sue regole d’esercizio, a riformularne la proclamazione ed a rinviarne l’attuazione (art. 13, comma 1, lett. g, l. n.146/90). E la violazione di tali regole è colta nella clausola, presente in tutti i contratti collettivi, che dispone per l’immediata sospensione dello sciopero “in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità e di calamità naturali”. La clausola in questione è però fondatamente invocabile solo quando uno sciopero è in grado, in qualsiasi modo, di influire sulla situazione emergenziale, e non per sospenderne l’esercizio prescindendo da qualsiasi valutazione nel merito dei suoi effetti concreti.

L’iniziativa del Garante è tanto più discutibile se si considera che l’arma dello sciopero costituisce un irrinunciabile strumento di autodifesa per gli stessi lavoratori, qualora siano esposti al rischio di contagio.

E’ la cronaca quotidiana di questi giorni a raccontarci di scioperi spontanei di protesta, proclamati in tutto il paese dai lavoratori per il timore che l’azienda non garantisca adeguate condizioni di sicurezza rispetto ai rischi di esposizione al virus. (Si sciopera proprio per salvaguardare la propria vita a fronte di un “avvenimento eccezionale di particolare gravità e di calamità naturali”; in tante aziende purtroppo se i lavoratori non scioperassero non opporrebbero alcun ostacolo agli effetti nefasti di quegli “avvenimenti” - ndr) Sono azioni collettive che smentiscono la mistificatoria lettura del diritto di sciopero come strumento di difesa di interessi corporativi lesivi dell’interesse generale, giacché è proprio la praticabilità del conflitto a rendere possibile la tutela del bene fondamentale della salute davanti alla pretesa di subordinarlo ad interessi economico- produttivi. L’emergenza allora, piuttosto che delegittimare l’arma dello sciopero, ne amplifica la funzione di risorsa ultima di autotutela collettiva, tanto più indispensabile quanto più si riducono gli ordinari spazi di confronto democratico.

D’altra parte, non si può non cogliere un tratto di involontaria e paradossale ironia nel giustificare il divieto generalizzato di scioperare (che implica un obbligo a non allontanarsi dal luogo di lavoro) con l’esigenza di contenere il contagio, nel mentre si adottano misure d’urgenza per rendere possibile ovunque il ricorso al c.d. lavoro agile, proprio per allontanare i lavoratori dagli stessi luoghi di lavoro onde evitare rischi di contagio.

La via per difendersi da eventuali sanzioni per sciopero illegittimo è costituita dall’art. 2, comma 7 della l. 146/90, che ammette la deroga agli obblighi di preavviso e di preventiva indicazione della durata dell’astensione in caso di “protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”. Ma la norma è ambigua nel non richiamare anche la sospensione dell’obbligo di erogare le prestazioni indispensabili; un’ambiguità evidentemente aumentata dalla generalizzata ingiunzione a non scioperare della Commissione. E neppure aiuta a fare chiarezza il comunicato del 12 marzo con il quale la stessa Commissione ha richiamato le aziende al rigoroso rispetto delle misure di sicurezza previste dal governo per far fronte ai rischi epidemici, onde evitare appunto scioperi che compromettano l’erogazione dei servizi pubblici: nel comunicato si omette infatti di precisare che il blocco del servizio pubblico conseguente ad una astensione fondata sull’art. 2, comma 7 non espone in nessun caso i lavoratori alle sanzioni di legge...

Gli atti adottati in questi giorni hanno, certo, un carattere straordinario ed eccezionale per il contesto affatto inedito nel quale si collocano, ma si iscrivono in un processo, in atto da tempo, di disconoscimento del conflitto come leva di progresso ed emancipazione. La Commissione sembra infatti ispirare la propria azione alla sola logica della massima compressione possibile degli spazi di esercizio del conflitto sindacale, visto evidentemente come “male” sociale. Ma è una logica che la stessa legge 146/90 non giustifica. La Commissione di garanzia si chiama infatti così perché ad essa spetta garantire “il contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti”, alla cui tutela i servizi pubblici sono funzionali. “Contemperare” e non “vietare”, dal momento che qualsiasi regolazione dello sciopero dovrebbe tener conto della sua dimensione di diritto costituzionale, cioè di valore costitutivo dell’ordine democratico.

03/03/26

Da Potere al Popolo - Torino - 🔴 Verso lo sciopero transfemminista del 9 marzo. Solidarietà per le sanzioni contro lo sciopero del 2020.

Sulla legittimità dello sciopero delle donne nel 2020, come difesa della democrazia da "derive autoritarie" - Riportiamo prese di posizione di avvocati, giuristi, docenti,, ecc.

Questa presa di posizione - poi ne riporteremo altre - è ancora più valida e urgente oggi. Quel rischio di "deriva autoritaria" che denunciavano vari giuristi, docenti di diritto costituzionale, ecc. si è concretizzato - Oggi abbiamo un governo, Meloni, in marcia verso un moderno fascismo, che su vari fronti attacca i diritti democratici, violando apertamente la Costituzione, con i vari Decreti sicurezza, con la repressione delle lotte, dei diritti basilari delle donne, dei giovani, dei lavoratori e lavoratrici, e sta minacciando più volte di stravolgere, attaccare il diritto di sciopero e lo Statuto dei Lavoratori.

Per questo, è importante praticare ovunque e sempre il diritto di sciopero, anche assumendosi i rischi sanzionatori - come hanno fatto le lavoratrici Slai cobas per il sindacato di classe per lo sciopero delle donne del 2020 - perchè non bastano le denunce verbali, occorre rispondere esercitando comunque i diritti che questo Stato, questo governo ci vuole togliere.
Così come è importante di fronte alla repressione l'unità e la solidarietà, perchè colpendo uno si vuole colpire tutti. Per questo abbiamo fatto appello a tutte e tutti di inviarci un contributo/sostegno economico, piccolo, grande, per pagare questa ingiusta sanzione.

È possibile contribuire con un versamento a:
Intestato a: SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE
IBAN: IT49W0200815807000011056357
Causale: contributo per sanzione sciopero delle donne della CGS

Presa di posizione di vari giuristi – 19 aprile 2020

Difendere il diritto di sciopero per difendere la democrazia nel nostro paese

È dunque necessario prendere la parola contro la procedura avviata dalla Commissione. È tempo di fermare una pericolosa deriva che stigmatizza il diritto costituzionale di sciopero come un intoppo alla vita del Paese.

Uno sciopero generale a tutela della salute di quei lavoratori che vivono condizioni di pericolo non può essere definito come “un danno alle istituzioni”, ma costituisce il modo più alto per assolvere agli “inderogabili doveri di solidarietà politica economica e sociale” richiesti e imposti dalla Costituzione Repubblicana.
Salviamo la democrazia dal contagio delle derive autoritarie.
Chiediamo alla Commissione di garanzia di revocare la Delibera 572/20 del 26 marzo 2020.
Difendiamo il diritto di sciopero.

Primi firmatari
Claudio De Fiores, Docente Diritto Costituzionale 2° Università  di Napoli
Antonello Di Stasi, Docente Diritto del Lavoro  Università Politecnica delle Marche
Giovanni Orlandini, Docente Diritto del lavoro Università di Siena
Francesco Pallante, Docente Diritto Costituzionale Università di Torino
Bartolo Anglani, Docente di letteratura italiana ‘Università di Bari
Luigi Ferrajoli , Professore Emerito Filosofia del Diritto
Tomaso Montanari, Storico dell’arte, Docente Università di Siena

+ altri 105, tra docenti, avvocati, operatori della giustizia, parlamentari, e singole personalità 

Testo integrale  e proposta unitaria

La nostra democrazia vive in questi giorni un passaggio cruciale.

L’emergenza sanitaria in corso, oltre a seminare lutto e dolore nel Paese, pone all’ordine del giorno il tema della tenuta delle garanzie democratiche che abbiamo conosciute dall’approvazione della Costituzione Repubblicana.
Certo, l’emergenza impone a tutti di confrontarsi con una situazione temporanea che costringe a rinunce, sacrifici, deroghe e ad una inevitabile compressione degli spazi di azione. Ma il punto non è questo.
Il nodo da affrontare è se l’emergenza sanitaria giustifichi la “sospensione” di diritti costituzionali, anche quando il loro esercizio non è incompatibile con la situazione sanitaria, con la tutela della salute, con la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini; quando, anzi tale esercizio costituisce il miglior contributo proprio per la tutela del loro diritto alla salute.
È questa la partita che si sta giocando in questi giorni tra USB e Commissione di Garanzia.
USB, dopo numerose diffide e denunce – rimaste tutte senza risposta – di situazioni in cui le più elementari norme di prevenzione e tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori venivano calpestate, ha proclamato ed effettuato per il 25 marzo uno sciopero generale con senso di responsabilità che si conviene in tempo di crisi sanitaria: lo sciopero è durato simbolicamente un minuto in tutti i settori (igiene urbana, sanità, trasporti, assistenza e cura delle persone) in cui avrebbe potuto interferire con la salvaguardia della salute dei cittadini.
Lo sciopero è stato indetto secondo le deroghe agli obblighi di preavviso previste dall’art. 2 comma 7 l. 146/1990, poiché indetto in caso di “protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”.
La reazione della Commissione di garanzia è stata senza precedenti, in quanto essa ha avviato una procedura sanzionatoria nella quale si accusa, addirittura, USB di aver “contribuito a generare un diffuso senso di insicurezza e a produrre incalcolabili danni alla collettività, determinando un non accettabile danno alle istituzioni e/o aziende coinvolte nelle attività di prevenzione e diffusione della pandemia”, rischiando di “vanificare la azioni di contenimento della stessa”.
La delibera della Commissione calpesta la verità, perché l’insicurezza, l’incalcolabile danno in termini di perdita di vite umane e la vanificazione delle azioni di contenimento, che vanno valutate, sono quelle derivanti dalla sistematica violazione delle più elementari norme di sicurezza e prevenzione da parte numerose imprese, e dettata dal solo motivo di non sopportarne i costi; una sistematica violazione che ha costretto USB, dopo ripetuti e vani tentativi, ad agire per la tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori.
L’esercizio del diritto di sciopero ha costituito dunque l’esatto contrario di quanto affermato dalla Commissione, perché è stato l’unica vera azione di contenimento dell’epidemia possibile in un contesto in cui la controparte era sorda al rispetto delle normative: la tutela del bene fondamentale della salute e della vita a fronte della pretesa di subordinarlo ad interessi economico-produttivi e di mero profitto.
È dunque necessario prendere la parola contro la procedura avviata dalla Commissione.
È tempo di fermare una pericolosa deriva che stigmatizza il diritto costituzionale di sciopero come un intoppo alla vita del Paese.
Uno sciopero generale a tutela della salute di quei lavoratori che vivono condizioni di pericolo non può essere definito come “un danno alle istituzioni”, ma costituisce il modo più alto per assolvere agli  “inderogabili doveri di solidarietà politica economica e sociale” richiesti e imposti dalla Costituzione Repubblicana

Salviamo la democrazia dal contagio delle derive autoritarie.
Chiediamo alla Commissione di garanzia di revocare la Delibera 572/20 del 26 marzo 2020.
Difendiamo il diritto di sciopero.

8/9 marzo dalle compagne Mfpr di Milano


La necessità di unirci per lottare
soprattutto quando il clima politico tende a isolare, dividere, individualizzare