Riportiamo, di seguito, stralci delle conclusioni del lungo documento (più di 40 pag.) del Comitato Europeo dei Diritti sociali che contesta i criteri ultra restrittivi sul diritto di sciopero della Commissione garanzia scioperi.
Per quanto riguarda lo sciopero delle donne, chiaramente questa decisione ci aiuta, e stiamo valutando se possiamo ancora fare ricorso, non solo per il divieto, e sanzione conseguente, per lo sciopero del 2020 durante il covid (ricordo che anche su questo divieto vi fu una presa di posizione contro la decisione della Commissione Garanzia Sciopero proprio di Giovanni Orlandini), ma anche contro il divieto e sanzione di un precedente nostro sciopero delle donne del 2018, per cui la CGS imponeva di tener fuori dallo sciopero le donne tutte le lavoratrici di alcuni interi settori lavorativi ritenuti "essenziali"; e anche allora le lavoratrici dello Slai cobas per il sindacato di classe si opposero a questa inaccettabile discriminazione, divieto di sciopero per le donne, confermando lo sciopero, e anche allora hanno subito la sanzione di 2.500 euro, finita di pagare pochi mesi fa.
Per lo sciopero del 2020, il nostro appello comincia ad essere raccolto, ci stanno arrivando dei contributi. Un grande grazie a tutte e tutti. Questa solidarietà è la forza della lotta e dell'unità perchè se toccano una toccano tutte!
(per chi vuole e può il contributo il contributo può essere mandato su c/c bancario UNICREDIT BANCA ROMA agenzia Taranto via Marche, 52 intestato a SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE, avente le seguenti coordinate bancarie: IT 49 W - ABI 02008 - CAB 15807 n. conto 000011056357 - con la motivazione: contributo per sanzione della CGS sciopero 9 marzo 2020)
Valutazione del Comitato
Il Comitato ricorda che l'articolo 6, paragrafo 4, riconosce il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro di ricorrere ad azioni collettive, compreso il diritto di sciopero, in caso di conflitti di interesse. (Conclusioni VIII (1984), Dichiarazione interpretativa sull'articolo 6, paragrafo 4).
Il Comitato ricorda inoltre che è inteso che ciascuno Stato parte può, per quanto lo riguarda, regolamentare per legge l'esercizio del diritto di sciopero, a condizione che qualsiasi restrizione a tale diritto possa essere giustificata ai sensi dell'articolo G (Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) c. Italia, Denuncia n. 140/2016, decisione nel merito del 22 gennaio 2019, § 143).
Nella sua interpretazione dell'articolo G della Carta in questo contesto, il Comitato «ha consentito solo un ambito molto ristretto di restrizioni, che devono essere considerate eccezioni applicabili solo in circostanze estreme e adottate solo in risposta a un'urgente necessità sociale».
È stato riscontrato che le restrizioni soddisfano le condizioni di cui all'articolo G della Carta nei casi in cui «la sicurezza nazionale era compromessa o la vita e la salute delle persone erano in pericolo» e «le restrizioni o i divieti possono essere giustificati solo se lo sciopero comporta una minaccia chiara e immediata per la vita, la salute e/o le libertà delle persone» (Confederazione europea dei sindacati (CES), Confederazione sindacale dei Paesi Bassi (FNV) e Federazione nazionale dei sindacati cristiani (CNV) contro i Paesi Bassi, denuncia n. 201/2021, decisione nel merito del 24 gennaio 2024, §§87 e 92). Al contrario, «considerazioni puramente economiche o preoccupazioni di natura pratica o organizzativa», tra cui ad esempio la cancellazione di voli e treni, la temporanea carenza di alcuni beni e servizi o l'aumento dei tempi di attesa per determinati servizi non essenziali, non possono essere considerate di per sé una giustificazione sufficiente per limitare il diritto di sciopero (Ibid. §87).
Il Comitato rileva inoltre che il divieto contestato di sciopero dei lavoratori dei servizi essenziali è una misura valutata caso per caso. L'articolo 12, paragrafo 1, della legge n. 146/1990,modificata nel 2014, richiede che le decisioni della Commissione di garanzia «garantiscano l'esercizio del diritto di sciopero nel rispetto dei diritti costituzionalmente protetti dell'individuo, di cui all'articolo 1, paragrafo 1».
Il Comitato ritiene che le decisioni della Commissione di garanzia, come quelle di qualsiasi ente amministrativo, possano essere riesaminate da un tribunale amministrativo, tuttavia tale possibilità è priva di sostanza, in quanto i tribunali amministrativi non entrano nel merito della decisione in questione, ma si limitano a verificare se essa sia stata presa in modo corretto. Il Comitato osserva che i sindacati o i datori di lavoro possono impugnare le decisioni della Commissione di garanzia dinanzi al tribunale.
Per quanto riguarda l'obbligo di prestare servizio durante uno sciopero in un "servizio essenziale" che va oltre quanto necessario per garantire i "servizi minimi"
Il diritto di sciopero è intrinsecamente legato al diritto alla contrattazione collettiva, in quanto rappresenta il mezzo più efficace per ottenere un risultato favorevole da un processo di contrattazione. Pertanto, le restrizioni eccessive al diritto di sciopero, ossia le restrizioni che vanno oltre quanto consentito ai sensi dell'articolo G, sia nella legge che nella pratica, non sono conformi alla Carta.
Limitare gli scioperi nei settori essenziali per la comunità può avere uno scopo legittimo, poiché gli scioperi in questi settori potrebbero costituire una minaccia per l'interesse pubblico, la sicurezza nazionale e/o la salute pubblica (Matica Hrvatskih Sindikata c. Croazia, denuncia n. 116/2015, decisione nel merito del 21 marzo 2018, §114; Conclusioni I (1969), Dichiarazione interpretativa sull'articolo 6§4). Tuttavia, il semplice divieto di sciopero nei settori essenziali – in particolare quando questi sono definiti in modo generico, ad esempio «energia» o «sanità» – non è considerato proporzionato alle esigenze specifiche di ciascun settore (Matica Hrvatskih Sindikata c. Croazia, ricorso n. 116/2015, decisione nel merito del 21 marzo 2018, §114). Il semplice divieto di sciopero per questi lavoratori, senza distinguere tra le loro particolari funzioni, non può essere considerato proporzionato alle circostanze particolari di ciascuno dei settori interessati e quindi necessario in una società democratica (Conclusioni XVII-1 (2006), Repubblica Ceca).
Il Comitato rileva che nel caso in esame non sussiste un divieto totale, ma piuttosto una restrizione soggetta a un criterio di proporzionalità. Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 146/1990, il diritto di sciopero deve essere bilanciato con il diritto di godere degli altri diritti individuali tutelati dalla Costituzione (cfr. paragrafo 21 supra).
Il Comitato rileva inoltre che l'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 146/1990, come modificata, stabilisce che il livello minimo dei servizi essenziali da fornire durante lo sciopero può essere fissato ad un massimo del 50% del livello di servizio completo e il personale presente al massimo a un terzo del personale necessario per il funzionamento completo del servizio (cfr. § 21 e § 51).
La commissione di garanzia spesso abusa del proprio margine di discrezionalità fissando il livello minimo del servizio essenziale al livello massimo consentito.
Nel frattempo, il Comitato ritiene che l'elenco dei servizi essenziali, ampliato dalla legge n. 182/2015 e successivamente, sia eccessivamente ampio e che l'aggiunta di alcuni servizi all'elenco non sia sufficientemente giustificata.
Il Comitato ribadisce che, tenuto conto dell'articolo G, la definizione di servizi essenziali deve basarsi su un'analisi chiara, sufficiente e motivata che dimostri l'importanza e l'impatto di tali servizi sui diritti e le libertà altrui, sull'interesse pubblico, sulla sicurezza nazionale, sulla salute pubblica o sulla morale. La definizione di servizi essenziali deve garantire un giusto equilibrio tra il diritto di sciopero e la tutela dei diritti e degli interessi concorrenti (cfr. giurisprudenza citata ai paragrafi 80-81 supra).
Inoltre, il Comitato osserva che l'Italia è vincolata dalle Convenzioni n. 87 e n. 98 dell'OIL (rispettivamente sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale e sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva). Le interpretazioni di tali convenzioni da parte della Corte di cassazione e del CEACR distinguono chiaramente tra servizi essenziali «in senso stretto» e «servizi non essenziali» (cfr. paragrafi 43-44).
Il Comitato osserva che non tutti i servizi aggiunti all'elenco dei servizi essenziali dalla legge n. 182/2015 (cfr. §21 e §83 sopra) e dalla Commissione di garanzia nel corso degli anni (cfr. paragrafi 22 e 49 supra) siano qualificabili come «servizi essenziali in senso stretto», superando i limiti dell'articolo G, in quanto gli scioperi in tali settori non metterebbero in pericolo la vita, l'incolumità o la salute di tutta o parte della popolazione, né provocherebbero una crisi acuta che comprometterebbe le normali condizioni di vita della popolazione e/o il funzionamento dei servizi pubblici di fondamentale importanza.
Alla luce di quanto sopra, il Comitato ritiene che, tenuto conto della definizione eccessivamente ampia di servizi essenziali in Italia, l'obbligo di garantire un servizio minimo durante uno sciopero in settori che non sono servizi essenziali in senso stretto sia contrario all'articolo 6, paragrafo 4, della Carta, in quanto supera i limiti dell'articolo G della Carta.
Per quanto riguarda l'obbligo di indicare la durata di uno sciopero nella comunicazione preventiva che deve essere data al datore di lavoro almeno 10 giorni prima della sua proclamazione; il Comitato ha ritenuto che «l'obbligo di notificare al datore di lavoro la durata degli scioperi che interessano i servizi pubblici essenziali prima dell'azione di sciopero costituisca una restrizione eccessiva al diritto di sciopero che va oltre i limiti dell'articolo G della Carta riveduta e non è quindi conforme all'articolo 6, paragrafo 4, della Carta riveduta» (Conclusioni 2006, Italia).
Di conseguenza, il Comitato ritiene che l'obbligo di indicare la durata di uno sciopero nella comunicazione preventiva costituisca una violazione dell'articolo 6, paragrafo 4, della Carta.
Per quanto riguarda la durata delle procedure di riflessione e di conciliazione. Il Comitato ricorda che i periodi di preavviso o di riflessione prescritti in relazione alle procedure di conciliazione pre-sciopero sono conformi all'articolo 6, paragrafo 4, purché siano di durata ragionevole (Conclusioni XIV-1 (1998), Cipro). Il Comitato ricorda che l'obbligo di attendere 30 giorni prima che i tentativi di mediazione siano considerati falliti e si possa procedere allo sciopero è eccessivo (Conclusioni XVII-1 (2004), Repubblica ceca). Il Comitato ritiene che i termini fissati per la mediazione possano essere applicati anche alla conciliazione.
Il Comitato osserva inoltre che le norme relative alle procedure di riflessione e conciliazione sono stabilite dai contratti collettivi, che sono il risultato di un processo di negoziazione tra il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori. Ciò indica che ai rappresentanti dei lavoratori è stata data la possibilità di negoziare le loro condizioni. Infine, il Comitato osserva che la durata dei periodi di raffreddamento (20-21 giorni) è notevolmente inferiore a quella che ha ritenuto eccessiva nella sua giurisprudenza (Conclusioni XVII-1 (2004), Repubblica ceca).
Per quanto riguarda l'imposizione di un divieto di sciopero per un certo periodo di tempo dopo lo svolgimento di uno sciopero ("allontanamento oggettivo") e in determinati periodi dell'anno ("periodi esclusi");
Il Comitato non ha finora affrontato la questione del divieto di scioperi paralleli, né quella del divieto di scioperi per un certo periodo di tempo dopo lo svolgimento di uno sciopero precedente, né quella del divieto di scioperi in determinati periodi dell'anno. Esso affronterà tali questioni in linea con la sua giurisprudenza esistente e con i principi generali che guidano l'interpretazione della Carta.
Il Comitato ha regolarmente esaminato le decisioni relative al diritto di sciopero dei tribunali nazionali. Ad esempio, il fatto che un giudice nazionale possa determinare se il ricorso allo sciopero sia «prematuro» non è conforme all'articolo 6, paragrafo 4, in quanto ciò consente al giudice di esercitare un'ingerenza indebita nel diritto di sciopero, il diritto di sciopero può essere limitato solo se necessario in una società democratica e che «il dovere di diligenza non può andare oltre i principi che ha stabilito in materia di diritti e libertà altrui» e che «le restrizioni o i divieti possono essere giustificati solo quando lo sciopero comporta una minaccia chiara e presente per la vita, la salute e/o le libertà delle persone» (Confederazione europea dei sindacati (CES), Confederazione sindacale dei Paesi Bassi (FNV) e Federazione nazionale dei sindacati cristiani (CNV) contro i Paesi Bassi, denuncia n. 201/2021, decisione nel merito del 24 gennaio 2024, §92).
Inoltre, il Comitato ritiene che ciò che garantisce l'efficacia di uno sciopero includa la possibilità di attuarlo durante periodi chiave, pertanto vietare lo sciopero in determinati periodi rende inefficace il diritto di sciopero. Se tali restrizioni riguardano servizi essenziali, devono essere volte a prevenire un'eccessiva interruzione dell'accesso della popolazione ai servizi essenziali, giustificata da motivi di interesse pubblico. Tali motivi possono riguardare la tutela della salute e della sicurezza pubblica, l'organizzazione di eventi di notevole interesse pubblico (ad esempio le elezioni) e altri importanti interessi nazionali. Il divieto non può assumere la forma di un divieto generale di sciopero, ma deve essere limitato nel tempo e nella portata. Soprattutto, non deve compromettere l'essenza del diritto di sciopero né privare i lavoratori del loro diritto fondamentale di intraprendere azioni collettive.
Il Comitato rileva che, durante l'esame della presente denuncia, sono state portate alla sua attenzione ulteriori informazioni che gli hanno consentito di valutare i fatti sopra menzionati sotto una luce diversa. In particolare, è stato chiarito che le suddette norme procedurali si applicano anche ai servizi diversi da quelli strettamente essenziali o ai servizi in cui la portata o la durata di uno sciopero potrebbero avere un impatto negativo sull'interesse pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica o la morale. Il Comitato ricorda che, per essere compatibili con l'articolo 6, paragrafo 4, della Carta, le norme giuridiche relative all'esercizio delle libertà economiche dovrebbero essere interpretate in modo tale da non imporre restrizioni sproporzionate all'esercizio dei diritti dei lavoratori sanciti dalle leggi nazionali, dal diritto dell'Unione europea e da altre norme internazionali vincolanti (Confederazione sindacale svedese (LO) e Confederazione svedese dei lavoratori dipendenti (TCO) contro Svezia, denuncia n. 85/2012, decisione sull'ammissibilità e sul merito del 3 luglio 2013, §121).
Di conseguenza, il Comitato ritiene che vi sia una violazione dell'articolo 6, paragrafo 4, per quanto riguarda le norme relative al "distacco oggettivo" e ai "periodi di esclusione" quando applicate all'elenco eccessivamente ampliato dei servizi essenziali.
Il Comitato osserva che l'articolo 8 della legge n. 146/1990, modificata dalla legge n. 83/2000, prevede che, su raccomandazione della Commissione di garanzia, il Primo Ministro o un Ministro da esso delegato (se lo sciopero è di interesse nazionale) e il Prefetto (negli altri casi) possano emanare un decreto che limita il diritto di sciopero qualora "esista una minaccia fondata di un danno grave e imminente ai diritti umani costituzionalmente protetti di cui all'articolo 1". Il decreto deve essere preceduto da un tentativo di conciliazione con l'autorità amministrativa, per consentire a tutte le parti interessate di difendere i propri interessi e di esporre le proprie opinioni. Il decreto può essere impugnato dinanzi al tribunale amministrativo competente.
Il Comitato ricorda che, ai sensi dell'articolo G, deve essere raggiunto un giusto equilibrio tra il diritto di sciopero in determinati servizi e la restrizione del diritto di sciopero volta a tutelare i diritti lesi da tali scioperi.

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