Non ci si può, non ci si deve, mai fidare. In questo parlamento nero ad ogni minimo passo avanti, corrispondono tanti passi indietro.
Si torna a prima. Se la donna stuprata non dimostra, lei, di aver respinto l'uomo, vorrebbe dire che era consenziente...
E gli uomini che odiano le donne, fascisti dentro, possono così continuare a fare violenze sessuali o ad essere scagionati in un processo.
Ancora una volta, se c'era qualche dubbio, si dimostra che non sono le leggi, tantomeno di questo governo fascista, sessista, razzista che possono tutelare le donne, nè l'opposizione impotente della cosiddetta "sinistra", che proprio sulle donne è pronta al compromesso, ma la ribellione, lotta, l'unione delle donne.
Dalla stampa - Ecco cosa prevede la proposta riformulata da Giulia Bongiorno
Nella proposta di riformulazione del disegno di legge sulla violenza sessuale, presentata dalla senatrice leghista Giulia Bongiorno, sparisce la parola consenso - nel testo approvato alla Camera si parla di "consenso libero e attuale" a un rapporto sessuale, senza il quale scatta il reato - che era al centro dell'accordo bipartisan tra la premier Giorgia Meloni e la leader del Pd, Elly Schlein.
E le pene vengono distinte: per la la violenza sessuale senza altre specificazioni, la reclusione si riduce da 4 a 10 anni, rispetto ai 6-12 anni del testo votato all'unanimità in prima lettura. Resta, invece, il range di 6-12 anni se «il fatto è commesso mediante violenza o minaccia - si legge nella proposta Bongiorno al vaglio della commissione Giustizia del Senato -, abuso di autorità ovvero approfittando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa». Pene comunque diminuite di non più dei 2/3 per i casi di minore gravità.
Nel testo riformulato - che sarà messo ai voti la prossima settimana - si parla di «volontà contraria all'atto sessuale» da parte di una persona. E in particolare nel secondo paragrafo, si dice che quella «deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso». Si specifica, inoltre, che «l'atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso».

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