Paradosso Montello: il Tribunale, pur rigettando il 700, dà pienamente ragione alle operaie!
Il
Tribunale di Bergamo – sezione lavoro – il 9 novembre si è espresso contro il
ricorso d'urgenza, art. 700, fatto dalle 17 operaie della Montello con lo Slai
cobas per il sindacato di classe.
Ma –
incongruenze della Magistratura – in tutta la prima parte della sentenza il
giudice del Lavoro dà invece totale ragione alle lavoratrici, confermando in
pieno la legittimità da parte loro di essere assunte dalla Coop. Selection.
Pertanto,
il ricorso art. 700 viene rigettato unicamente possiamo dire per un vizio
formale: le lavoratrici – secondo il giudice - non avrebbero prodotto
documentazione sufficiente atta a dimostrare che sono dal 1 ottobre
disoccupate, che non hanno altri redditi, ecc.; addirittura ci troviamo di
fronte ad un paradosso, se il ricorso fosse stato presentato a novembre (dopo
la dimostrazione del mancato pagamento dello stipendio mensile di ottobre da
parte della precedente coop Eko-Var), poteva essere accolto, presentato prima,
non viene accolto perchè teoricamente la Eko-Var potrebbe continuare a pagarle
anche se non stanno più lavorando per questa cooperativa. Un assurdo pratico,
facilmente dimostrabile! D'altra parte il 700 viene presentato proprio in tempi
urgenti!
Ma,
ribadiamo, anche il Tribunale non può che dare piena ragione alle 17
lavoratrici che dovevano, come tutte le altre, passare alla nuova Cooperativa;
la stessa sentenza afferma che questa Coop. Selection ha violato l'accordo e le
norme del CCNL della logistica (art. 42 comma 9), che quindi la loro mancata
assunzione è dovuta solo ad un'azione discriminatoria, di ritorsione per il
ricorso che le lavoratrici hanno fatto per il pagamento della mezz'ora di pausa
– ricorso che come sottolinea la stessa sentenza non riguarda affatto la
Selection spa ma la precedente cooperativa Eko-Var.
Quindi,
questa sentenza non costituisce una sconfitta per le lavoratrici, ma una mezza
vittoria delle loro ragioni!
E' un
incoraggiamento ad andare avanti, in tutti i sensi, nella mobilitazione di
lotta e nella nuova azione legale, perchè la Cooperativa Selection, e la
Montello che vi sta dietro, hanno torto e le lavoratrici e lo Slai cobas sc
hanno pienamente ragione!
ORA
PIU' DI PRIMA DEVE ANCHE CONTINUARE E AUMENTARE LA MOBILITAZIONE SOLIDALE,
PERCHE' ESSA, COME E' STATO FINORA, E' UN'ARMA FONDAMENTALE PERCHE' QUESTA
LOTTA SIA VINCENTE, per le operaie della Montello e un segnale per tutte le
lavoratrici licenziate ingiustamente, discriminate, senza diritti. Perchè come abbiamo detto fin dall'inizio:
'Le operaie della Montello sono tutte noi!” - L'appello delle lavoratrici è stato firmato finora da
circa 1850 persone
Lavoratrici Slai cobas sc
MFPR
Perchè
tutte, tutti possano rendersi conto, pubblichiamo sotto, gli stralci più
significativi della sentenza.
“Preliminarmente
occorre prendere posizione sulle eccezioni in diritto sviluppate dalla
cooperativa convenuta; in pratica, la Selection soc. coop. ha sostenuto che
parte ricorrente non avrebbe indicato
Ad un
approfondito esame del ricorso, contrariamente da quanto sostenuto dalla difesa
si osserva come siano chiaramente indicati i provvedimenti che si andranno a
richiedere nella successiva fase di merito: una pronuncia di costituzione
del rapporto di lavoro alle dipendenze di Selection, anche sotto il profilo del
divieto di discriminazione per convinzioni personali (a ciò potendo ricondursi
anche lo svolgimento di una attività collettiva di tutela)”. Pertanto,
la preliminare eccezione della Selection soc. coop. non può essere accolta.
Quanto
al merito della questione si osserva quanto segue.
Con
il verbale di accordo del 21.09.2018, depositato all’udienza del 10.10.2018,
sono state disciplinate le modalità con cui si sarebbe proceduto al cambio di
appalto. Parti sociali, Montello s.p.a. e Consorzio Soluzioni Globali (impresa
titolare dell’appalto presso Montello s.p.a. – come evincibile dal testo
dell’accordo stesso) hanno, infatti, delineato le condizioni da rispettare in
vista del cambio della ditta subappaltatrice presso l’appalto per cui si
discute.
Al
punto 1) è stabilito che “la Selection Società Cooperativa s’impegna a
garantire a tutti i dipendenti della Ekovar Società Cooperativa, attuale
esecutore dell’appalto corrente tra il consorzio Soluzioni globali e la
Montello s.p.a., l’ammissione alla propria cooperativa quali soci lavoratori e
per l’effetto l’assunzione alle medesime pregresse condizioni economiche e
contrattuali”. È evidente, dunque, la volontà, l’impegno della cooperativa
subentrate di procedere all’assunzione di “tutti” i soci lavoratori in forza
alla Eko-Var soc. coop., mantenendo le medesime condizioni economiche e
contrattuali. Allegato al suddetto accordo vi è anche l’elenco dei lavoratori
aventi diritto a transitare nella nuova cooperativa e nello stesso si
rinvengono i nominativi delle odierne ricorrenti.
Al
punto 3) dell’accordo sindacale è previsto che “Le parti stabiliscono
d’incontrarsi a breve termine per negoziare un ulteriore accordo con la
Selection Società cooperativa per meglio regolamentare alcune questioni
afferenti l’organizzazione del lavoro presso l’appalto Montello s.p.a.”; in
questo modo, le parti danno atto che oggetto di ulteriore negoziazione saranno
solo le questioni afferenti all’organizzazione del lavoro, giammai
l’individuazione precisa dei lavoratori interessati al passaggio da una
cooperativa all’altra, anche perché, si ribadisce, la chiara lettera del punto
1) non lascia dubbi, così come è indubbia ed innegabile l’inclusione delle
ricorrenti nell’elenco dei lavoratori da assumere, allegato all’accordo
medesimo.
Il
CCNL attualmente vigente prevede una nuova formulazione dell’art. 42. Il nuovo
art. 42 al comma 9 statuisce: “L’impresa appaltante includerà nel contratto
di appalto con l'impresa subentrante il passaggio diretto, senza soluzione di
continuità, a parità di condizioni di appalto, di tutti i lavoratori impiegati
nell'appalto stesso da almeno 6 mesi continuativi”.
Tale
disposizione conferma che i soggetti interessati al cambio d’appalto saranno “tutti
i lavoratori impiegati nell'appalto stesso da almeno 6 mesi continuativi”,
proprio come le ricorrenti.
Ancora:
priva di pregio appare l’argomentazione (l’unica afferente al merito)
sviluppata dalla Selection secondo cui “L’unico motivo per il quale la
Selection S.C. non ha ancora formalizzato una proposta alle ricorrenti va
identificato con la volontà della maggioranza dei soci, rappresentata expressis
verbis all’amministrazione della cooperativa, di non far aderire lavoratori e
lavoratrici come i ricorrenti che ab imis non condividono i patti sociali
contenuti nello statuto e nel regolamento interno”. Innanzitutto, non può
che rilevarsi che le ricorrenti non hanno mai avuto in passato alcuna
ragione di contenzioso con Selection – oltretutto costituitasi a fine
agosto 2018 – e non si comprende quali siano le clausole sociali dello statuto
o del regolamento non condivise dalle ricorrente, a meno che non si alluda al
contenzioso attualmente pendente nei confronti delle altre cooperative e
Montello s.p.a., ma si tratta di realtà societarie differenti, quindi non
può giustificarsi la mancata assunzione perché è insorta una lite giudiziaria
che non ha riguardato Selection.
D’altronde,
in linea teorica e per evidenti ragioni di giustizia sostanziale, non può
essere negato al socio lavoratore di rivendicare i propri diritti di lavoratore
subordinato fermo restando l’adesione ai patti sociali; in pratica, un socio
ben può far valere i propri diritti, ove ritenuti lesi, senza che con ciò venga
meno l’affectio societeatis.
Alla
luce di quanto esposto, non vi sono dubbi in ordine alla sussistenza del fumus
boni (cioè, dell'esistenza di un diritto di cui si chiede la tutela - ndr)
Quanto
al periculum in mora, ovvero il rischio di subire un danno grave e al
contempo irreparabile in attesa della definizione del giudizio di merito, si
osserva quando di seguito esposto.
Le
ricorrenti hanno manifestato l’urgenza nel provvedere stante le situazioni
familiari che le riguardano, con figli da mantenere e spese fisse da sostenere
e in udienza hanno ribadito che dal 01.10.2018 sono prive di un impiego.
Tali
circostanze non risultano però comprovate: la difesa di parte ricorrente ha
elaborato uno schema indicante spese fisse e carichi di famiglia delle
ricorrenti, ma non sono stati prodotti documenti a suffragio di quanto
affermato (ad esempio, certificato di stato di famiglia, documentazione
relativa alle spese fisse da sostenere, attestazioni del Centro per l’Impiego
attestanti lo stato di disoccupazione dei coniugi o comunque tale da dimostrare
che la retribuzione corrisposta da Eko-Var rappresentasse l’unica fonte di
sostentamento per il nucleo familiare)
Sul
punto le istanti hanno affermato che dal 01.10.2018 sarebbe stato loro impedito
di lavorare con la Selection presso l’appalto Montello, restando inoperose in
attesa di una comunicazione per la ripresa del lavoro. Tali circostanze sono
sfornite di prova e, ad ogni modo, anche volendo accedere alla tesi sostenuta
dalle ricorrenti (e quindi sostenendo che le stesse siano di fatto allo stato
inoccupate), il regolare pagamento degli emolumenti alle stesse dovuti, pur in
mancanza di concreta occupazione, esclude, ipso iure, la sussistenza del
periculum in mora.
In
effetti, non risultano al momento retribuzioni o spettanze non pagate da parte
di Eko-var, la quale ha effettuato, a fine ottobre, per ognuna delle
ricorrenti, il pagamento delle spettanze relative al mese di settembre 2018 e
non vi è ragione di credere, allo stato, che non effettuerà gli ulteriori
pagamenti anche e soprattutto in considerazione del fatto che non risulta
alcuna determinazione di chiusura del rapporto.
Diversamente
sarebbe se Eko-var sospendesse inopinatamente i pagamenti o formalizzasse
l’esclusione dalla compagine societaria delle ricorrenti; in definitiva, fino a
quando le ricorrenti otterranno gli emolumenti dovuti, anche in assenza di
effettiva erogazione della prestazione lavorativa, non potrà dirsi integrato il
requisito del periculum in mora.
Sulla
scorta di tutto quanto affermato, difettando uno dei requisiti indefettibili
per la tutela d’urgenza, la domanda non può essere accolta".
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