(da Tavolo 4)
Ancor prima della conversione in Legge, è stato applicato il Ddl Pillon. Questo conferma il carattere prepotente, fascista e padronale dell'attuale governo.
Il tribunale di Matera anticipa il ddl Pillon.
Separazione, casa coniugale al figlio, tempi simmetrici ai genitori.
La sentenza di separazione omologata dal Tribunale di Matera |
Secondo questo provvedimento consensuale, la casa è stata assegnata al
minore e non alla madre e al padre che vi si alterneranno. Per garantire
la bigenitorialità, il figlio trascorrerà con i genitori tempi
perfettamente paritetici. Nessun assegno di mantenimento di un coniuge a
favore dell'altro per il mantenimento della prole
di ALBERTO CUSTODERO
Non un figlio-pacco-postale sballottato 15 giorni da un genitore e 15 dall'altro. Ma la casa coniugale a disposizione del minore, con i genitori che si trasferiscono là a turno. Spese, costi, obblighi e diritti divisi perfettamente a metà, senza discussioni, né liti...
Inoltre, sempre per garantire la bigenitorialità del minore, si è stabilito che lo stesso trascorra con i figli tempi perfettamente paritetici. Pertanto, non vi sarà un genitore prevalente rispetto all'altro".
In ragione dei tempi simmetrici di frequentazione e dei redditi equivalenti dei genitori, si è poi previsto che ciascuno di loro provveda, in forma diretta, al mantenimento del minore nei tempi di sua spettanza. Nessun assegno di mantenimento, dunque, di un genitore in favore dell'altro. "Come dire - commenta il legale - si è in qualche modo anticipato il ddl Pillon".
di ALBERTO CUSTODERO
Non un figlio-pacco-postale sballottato 15 giorni da un genitore e 15 dall'altro. Ma la casa coniugale a disposizione del minore, con i genitori che si trasferiscono là a turno. Spese, costi, obblighi e diritti divisi perfettamente a metà, senza discussioni, né liti...
Inoltre, sempre per garantire la bigenitorialità del minore, si è stabilito che lo stesso trascorra con i figli tempi perfettamente paritetici. Pertanto, non vi sarà un genitore prevalente rispetto all'altro".
In ragione dei tempi simmetrici di frequentazione e dei redditi equivalenti dei genitori, si è poi previsto che ciascuno di loro provveda, in forma diretta, al mantenimento del minore nei tempi di sua spettanza. Nessun assegno di mantenimento, dunque, di un genitore in favore dell'altro. "Come dire - commenta il legale - si è in qualche modo anticipato il ddl Pillon".
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