Pubblichiamo la seconda parte di
alcuni stralci dal lungo rapporto del Garante nazionale dei diritti
delle persone detenute, Mauro Palma, uscito agli inizi dell'anno.
Il 19 giugno in ogni città presidi, iniziative ai Tribunali e alle carceri.
A Roma proponiamo un presidio al Ministero della Giustizia
DAL RAPPORTO DEL GARANTE
Le condizioni materiali
Le sezioni per i detenuti in regime speciale ex articolo 41-bis o.p. devono rispondere, anche sotto il profilo dell’organizzazione dello spazio, alle esigenze della esclusiva finalità di tale regime… non possono essere introdotti elementi che aumentino la sofferenza intrinseca alla privazione della libertà, qualunque sia la necessità di implementare un particolare regime detentivo... giacché altrimenti la pena detentiva rischierebbe di assumere la connotazione di “pena corporale”, ovviamente espunta dal nostro come da tutti gli ordinamenti democratici.
Colpisce in particolare, il reparto della Casa circondariale di Bancali, realizzato in un’area ricavata, scavando, al di sotto del livello di quota dell’Istituto e degli altri manufatti che lo compongono complessivamente. Le cinque sezioni scendono gradatamente, con una diminuzione progressiva dell’accesso dell’aria e della luce naturale, che filtrano solo attraverso piccole finestre poste in alto sulla parete, corrispondenti all’esterno al livello di base del muro di cinta del complesso. Per tale motivo, sia le persone detenute nelle proprie stanze che il personale nei propri locali devono tenere continuamente la luce elettrica accesa per sopperire alla carenza di quella naturale. Inoltre, è stato riferito alla delegazione che spesso durante le piogge intense quest’ultima parte del reparto si allaga con evidenti disagi per tutti.
Gravemente critiche le condizioni strutturali della sezione 41-bis o.p. della Casa circondariale di Cuneo, in particolare le finestre delle stanze detentive, con ben quattro strati di schermatura: una ‘gelosia’ in plastica opaca della grandezza della finestra, una rete anti-getto a maglie fitte; una grata di sbarre a esagoni di ferro dolce; una seconda grata di sbarre a riquadri di ferro duro; in alcune stanze è stata aggiunta una quinta schermatura composta da un pezzo della rete del letto (una lastra di metallo con piccoli fori circolari) saldato alle sbarre. Cinque strati di copertura che riducono sensibilmente il passaggio di luce e di aria e che non trovano nessuna ragionevole giustificazione:
Sulle condizioni generali degli ambienti, la visita all’Istituto di Cuneo ha confermato le molte le criticità segnalate al Garante nazionale in decine di reclami: infissi delle finestre che non chiudono, con grande dispersione di calore in inverno, in una città a clima rigido come Cuneo; bagni privi di acqua calda e senza porta e dotati di uno spioncino sul corridoio di circa 15-40 cm e inevitabile mancanza di privacy; lavandini molto piccoli (25-40 cm) da usare anche per lavare i vestiti; docce comuni in numero ridotto (una per sezione). A questo si aggiunge la scarsa qualità del materiale utilizzato per dipingere le pareti che ‘sfarinandosi’ determina un persistente pulviscolo che viene respirato da personale e ristretti.
Negativa la situazione delle stanze detentive riservate alle donne che presentano il letto fissato al pavimento e posto in modo tale – staccato dalla parete – da permettere la piena visibilità attraverso lo ‘spioncino’ posto sulla porta.
Una nota a parte meritano i locali per l’ora d’aria: aree di passeggio per detenuti a volte ricavate in spazi talmente ridotti da non permettere di fatto alcuna vera attività fisica, spesso chiuse in alto da rete. Situazioni inadeguate, in particolare ancora di più nel contesto del regime speciale, in cui le persone trascorrono in ogni caso non più di 21 ore al giorno nella stanza di pernottamento.
Particolarmente degradati e inaccettabili sono i cortili per il passeggio delle persone ristrette nelle cosiddette “Aree riservate”, tali da indurli spesso a rinunciare alle ore di passeggio.
Il rapporto con il mondo esterno
le sale colloqui: nell’Istituto di Cuneo, contrariamente a quanto previsto dalla più volte citata circolare, sono cabine di 1-1, 5 m, chiuse fino al soffitto, con una fascia di vetro alta 50 cm che costringe le persone che fanno il colloquio a stare piegate per vedere in volto, seppure oltre il
vetro, i propri familiari… mancanza in taluni Istituti di un sistema di passaggio dei minori sotto i dodici anni, che sono autorizzati a svolgere il colloquio oltre il vetro a diretto contatto con la persona detenuta. In Istituti come quelli di L’Aquila e di Tolmezzo il passaggio avviene attraverso una finestra: modalità poco rispettosa delle persone coinvolte.
Riguardo alle sale colloqui per gli avvocati, il Garante nazionale ha costatato come non sempre sia garantita la riservatezza del colloquio stesso…
le persone detenute in regime speciale hanno, accesso allo studio anche a livello universitario. Tuttavia, il numero definito di libri che si possono tenere nella stanza detentiva, la difficoltà ad accedere al computer per chi abbia esigenze di utilizzarlo, per esempio, per scrivere la tesi. Talvolta è stato rilevato che le ore di studio al computer venivano sottratte alle ore di permanenza all’aperto o nella sala di socialità. In tal modo mettendo in contrapposizione in maniera inaccettabile due diritti, quello allo studio e quello alla socialità e allo spazio all’aria aperta per il numero stabilito di ore.
Fuori dalle stanze
è vietato adottare misure restrittive concretanti un trattamento contrario al senso di umanità e che il regime speciale «non comporta e non può comportare la soppressione o la sospensione delle attività di osservazione e di trattamento individualizzato previste dall'art. 13 dell'ordinamento penitenziario, né la preclusione alla partecipazione del detenuto ad attività culturali, ricreative, sportive e di altro genere, volte alla realizzazione della personalità, previste dall'art. 27 dello stesso ordinamento...
Un punto di particolare criticità è costituito dall’accesso all’area aperta. Tale accesso è spesso interpretato in contrapposizione alla possibilità di avere accesso al luogo per la socialità. A volte, in contrapposizione allo studio o addirittura all’accesso ai propri atti giudiziari quando questi sono prodotti su supporto digitale, consultabile soltanto nella saletta per la socialità...
Le criticità nell’esecuzione
Vi sono state più di duecentocinquanta manifestazioni individuali di protesta, più della metà delle quali nel solo Istituto di L’Aquila, e più di quattrocento collettive, i due terzi delle quali sempre in questo stesso Istituto. In questo Istituto si è fatto ricorso all’isolamento disciplinare che pure, data la situazione oggettiva di assoluta restrizione e già estremamente limitata nei rapporti, è scarsamente utilizzato nelle sezioni a regime speciale – per un numero di volte pari al 74% del complessivo ricorso a esso negli 11 Istituti che ospitano nel Paese le sezioni a regime speciale.
Tra le criticità va sottolineato il ricorso all’impiego della forza fisica in funzione contenitiva che, sebbene sia presente in un numero non trascurabile di eventi, è stata nel 98% dei casi sempre rivolta a una sola persona detenuta. Il tema delle criticità apre comunque alla questione più generale del limite che alla potestà punitiva è posto in ogni ordinamento democratico, o quantomeno liberale, dalla complessiva considerazione della persona indipendentemente dal reato commesso e dalla sua potenzialità criminale...
La disciplina
L’isolamento disciplinare delle persone detenute in regime speciale ex articolo 41-bis o.p. sono stati in numero significativo, quantunque concentrati in due soli Istituti... nell’Istituto di L’Aquila sono interpretate in maniera estremamente rigida ed estensiva le indicazioni relative al divieto di comunicazione tra persone in regime detentivo speciale non appartenenti allo stesso gruppo di socialità: salutare una persona facendo seguire al saluto anche il nome di battesimo era considerato una violazione del divieto di comunicazione e pertanto da sanzionare con l’isolamento. La stessa Direzione in data 6 novembre 2016 aveva diffuso un avviso comunicando: «si rammenta alla popolazione detenuta il divieto di comunicare con appartenenti ad altri gruppi di socialità anche sotto forma di SEMPLICE SALUTO.
...soltanto nell’Istituto abruzzese comporta un numero elevato di sanzioni disciplinari. Sempre in questo Istituto alcune donne ristrette nella sezione femminile hanno riportato che anche altre semplici parole pronunciate durante la distribuzione del cibo e riferite alla mera richiesta di maggiore quantità erano sufficienti a incorrere in un provvedimento disciplinare.
Sui controlli sulle persone in regime speciale il Garante ha constatato che durante le perquisizioni in entrata e in uscita dalla stanza di pernottamento le persone devono inoltre alzare i piedi per consentire il controllo delle suole delle scarpe – prassi che da taluni è considerata come particolarmente umiliante, in quanto rinvia alle procedure di ferratura dei cavalli. Tale modalità inoltre è oggetto di un conflitto tra alcuni detenuti che rifiutano di farsi controllare le suole delle scarpe, con conseguenti continui provvedimenti disciplinari e misure di isolamento.
Grave è la prassi rilevata in due Istituti di sottoporre a perquisizione con denudamento e talvolta anche con flessioni, non in base a una specifica situazione o a seguito di un motivato provvedimento, ma pressoché come consuetudine - Alcune donne detenute a L’Aquila hanno dichiarato che la perquisizione con denudamento avveniva in una stanza al piano terra della sezione, vicino al magazzino vestiario, davanti a numerose agenti. La Corte costituzionale in tema di perquisizioni con denudamento ha affermato che anche quelle senza flessione devono essere considerate come extrema ratio, sia sotto il profilo della frequenza che sotto quello della sussistenza di strumenti di controllo alternativi e ha auspicato una progressiva riduzione di tali perquisizioni, sino alla loro completa sostituzione. Inoltre, la sentenza del 23 aprile 2014 della Corte di Cassazione ha ritenuto illegittima l’ispezione corporale con le modalità del denudamento sistematico imposta a una persona detenuta in regime speciale ex articolo 41-bis o.p.. Infine, il Garante rileva che nell’ambito delle perquisizioni l’esame intimo può essere affidato solo a personale sanitario.
In questo quadro, una serie di restrizioni riscontrate dal Garante nazionale in diversi Istituti, appaiono ingiustificate e, in alcuni casi, di tenore particolarmente afflittivo perché incidenti sull’esercizio di diritti essenziali quale quello alla difesa, all’informazione, alla salute, alla riservatezza di situazioni e fatti strettamente personali.
La documentazione dei propri atti giudiziari
La lettura diretta degli atti costituisce un elemento essenziale e irrinunciabile dell’esercizio del diritto di difesa per ogni persona coinvolta in un processo; ma lo è in modo particolare per coloro che sono soggetti alla possibilità di partecipazione alle udienze solo in videoconferenza e alla oggettiva difficoltà di colloquio con i difensori dovuta alla loro generale lontananza dai luoghi di detenzione, propria del regime di detenzione speciale. La cospicua dimensione degli atti processuali comporta, nella maggior parte dei casi, il fatto che essi siano riprodotti su supporti informatici leggibili con un computer, anziché in formato cartaceo: la disponibilità di tali supporti digitali, degli strumenti di lettura e, infine, di tempi per la consultazione che non vengano sottratti a quelli destinati ad altre espressioni di diritti fondamentali – quali quelli della socialità o della permanenza all’aria aperta – integrano necessariamente l’esercizio del diritto di difesa nella sua pienezza.
Il diritto all’informazione e le preclusioni imposte
È stato segnalato che in alcuni Istituti non vengono consegnati alle persone detenute in regime speciale articoli di stampa o pubblicazioni che trattino non direttamente di loro o del loro caso, ma che abbiano un complessivo riferimento al contrasto alla criminalità organizzata o al contesto culturale e sociale in cui essa si sviluppa.
Il diritto alla salute
La qualità primaria della tutela della salute è tale da non ammettere deroghe di nessun genere, anche
ricordando che la Costituzione, nel suo chiaro e stringato lessico utilizza l’aggettivo «fondamentale» solo per connotare tale diritto al suo articolo 32. La questione, peraltro, investe non soltanto la garanzia di una adeguata assistenza sanitaria ma anche la realizzazione di condizioni generali di salubrità della vita detentiva.
le criticità di ordine strutturale, quali gli ostacoli alla vista o l’accesso insufficiente di aria e di luce nelle camere e negli ambienti detentivi, hanno un’incidenza tanto maggiore sull’assetto generale della salute dell’individuo quanto più si abbia a che fare con periodi di detenzione molto lunghi.
In questo quadro di principi, risulta totalmente dissonante la prassi, riscontrata in alcuni Istituti, di non dar luogo alla traduzione della persona detenuta presso luoghi di cura esterni, o di ritardarlo, per indisponibilità di personale da applicare al servizio di vigilanza. Tale criticità si manifesta in termini più gravi nei territori carenti di Servizi di assistenza intensiva (Sai) destinati alle persone detenute in regime speciale: è il caso della Sardegna.
Il diritto alla riservatezza
Le peculiari esigenze di sicurezza e di vigilanza dettate dal regime previsto dall’articolo 41-bis o.p. devono trovare linee di compatibilità con la tutela della riservatezza della persona, in particolare quando si tratti di situazioni che coinvolgono l’intimità dell’individuo. Si fa riferimento, in primo luogo, alla necessità di preservare alcuni ambienti delle camere detentive dal diretto sguardo di altre persone: necessità non osservata laddove siano collocate telecamere nel locale del bagno delle camere, come è stato riscontrato nella sezione della “Area riservata” della Casa circondariale di Roma Rebibbia...
presenza di personale di Polizia penitenziaria durante le visite mediche come prassi ordinaria. Tale prassi, riscontrata in più Istituti visitati, si realizza o con la diretta presenza nella stanza in cui si svolge la visita o con la presenza sull’uscio della stanza in cui si svolge la visita in modo tale da consentire comunque di udire il colloquio tra il paziente e il sanitario. Ricordando che il controllo visivo è consentito e quello uditivo è proibito... tale prassi era attuata in alcuni Istituti anche nel corso di visite psichiatriche. Ricorda a tale proposito che situazioni gravi che si erano verificate alcuni anni fa in un Istituto... avevano portato l’Italia al rischio di condanna da parte della Corte di Strasburgo - riferimento è al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila nel 2014.
Roma, 7 gennaio 2019
il Presidente Mauro Palma
DAL RAPPORTO DEL GARANTE
Le condizioni materiali
Le sezioni per i detenuti in regime speciale ex articolo 41-bis o.p. devono rispondere, anche sotto il profilo dell’organizzazione dello spazio, alle esigenze della esclusiva finalità di tale regime… non possono essere introdotti elementi che aumentino la sofferenza intrinseca alla privazione della libertà, qualunque sia la necessità di implementare un particolare regime detentivo... giacché altrimenti la pena detentiva rischierebbe di assumere la connotazione di “pena corporale”, ovviamente espunta dal nostro come da tutti gli ordinamenti democratici.
Colpisce in particolare, il reparto della Casa circondariale di Bancali, realizzato in un’area ricavata, scavando, al di sotto del livello di quota dell’Istituto e degli altri manufatti che lo compongono complessivamente. Le cinque sezioni scendono gradatamente, con una diminuzione progressiva dell’accesso dell’aria e della luce naturale, che filtrano solo attraverso piccole finestre poste in alto sulla parete, corrispondenti all’esterno al livello di base del muro di cinta del complesso. Per tale motivo, sia le persone detenute nelle proprie stanze che il personale nei propri locali devono tenere continuamente la luce elettrica accesa per sopperire alla carenza di quella naturale. Inoltre, è stato riferito alla delegazione che spesso durante le piogge intense quest’ultima parte del reparto si allaga con evidenti disagi per tutti.
Gravemente critiche le condizioni strutturali della sezione 41-bis o.p. della Casa circondariale di Cuneo, in particolare le finestre delle stanze detentive, con ben quattro strati di schermatura: una ‘gelosia’ in plastica opaca della grandezza della finestra, una rete anti-getto a maglie fitte; una grata di sbarre a esagoni di ferro dolce; una seconda grata di sbarre a riquadri di ferro duro; in alcune stanze è stata aggiunta una quinta schermatura composta da un pezzo della rete del letto (una lastra di metallo con piccoli fori circolari) saldato alle sbarre. Cinque strati di copertura che riducono sensibilmente il passaggio di luce e di aria e che non trovano nessuna ragionevole giustificazione:
Sulle condizioni generali degli ambienti, la visita all’Istituto di Cuneo ha confermato le molte le criticità segnalate al Garante nazionale in decine di reclami: infissi delle finestre che non chiudono, con grande dispersione di calore in inverno, in una città a clima rigido come Cuneo; bagni privi di acqua calda e senza porta e dotati di uno spioncino sul corridoio di circa 15-40 cm e inevitabile mancanza di privacy; lavandini molto piccoli (25-40 cm) da usare anche per lavare i vestiti; docce comuni in numero ridotto (una per sezione). A questo si aggiunge la scarsa qualità del materiale utilizzato per dipingere le pareti che ‘sfarinandosi’ determina un persistente pulviscolo che viene respirato da personale e ristretti.
Negativa la situazione delle stanze detentive riservate alle donne che presentano il letto fissato al pavimento e posto in modo tale – staccato dalla parete – da permettere la piena visibilità attraverso lo ‘spioncino’ posto sulla porta.
Una nota a parte meritano i locali per l’ora d’aria: aree di passeggio per detenuti a volte ricavate in spazi talmente ridotti da non permettere di fatto alcuna vera attività fisica, spesso chiuse in alto da rete. Situazioni inadeguate, in particolare ancora di più nel contesto del regime speciale, in cui le persone trascorrono in ogni caso non più di 21 ore al giorno nella stanza di pernottamento.
Particolarmente degradati e inaccettabili sono i cortili per il passeggio delle persone ristrette nelle cosiddette “Aree riservate”, tali da indurli spesso a rinunciare alle ore di passeggio.
Il rapporto con il mondo esterno
le sale colloqui: nell’Istituto di Cuneo, contrariamente a quanto previsto dalla più volte citata circolare, sono cabine di 1-1, 5 m, chiuse fino al soffitto, con una fascia di vetro alta 50 cm che costringe le persone che fanno il colloquio a stare piegate per vedere in volto, seppure oltre il
vetro, i propri familiari… mancanza in taluni Istituti di un sistema di passaggio dei minori sotto i dodici anni, che sono autorizzati a svolgere il colloquio oltre il vetro a diretto contatto con la persona detenuta. In Istituti come quelli di L’Aquila e di Tolmezzo il passaggio avviene attraverso una finestra: modalità poco rispettosa delle persone coinvolte.
Riguardo alle sale colloqui per gli avvocati, il Garante nazionale ha costatato come non sempre sia garantita la riservatezza del colloquio stesso…
le persone detenute in regime speciale hanno, accesso allo studio anche a livello universitario. Tuttavia, il numero definito di libri che si possono tenere nella stanza detentiva, la difficoltà ad accedere al computer per chi abbia esigenze di utilizzarlo, per esempio, per scrivere la tesi. Talvolta è stato rilevato che le ore di studio al computer venivano sottratte alle ore di permanenza all’aperto o nella sala di socialità. In tal modo mettendo in contrapposizione in maniera inaccettabile due diritti, quello allo studio e quello alla socialità e allo spazio all’aria aperta per il numero stabilito di ore.
Fuori dalle stanze
è vietato adottare misure restrittive concretanti un trattamento contrario al senso di umanità e che il regime speciale «non comporta e non può comportare la soppressione o la sospensione delle attività di osservazione e di trattamento individualizzato previste dall'art. 13 dell'ordinamento penitenziario, né la preclusione alla partecipazione del detenuto ad attività culturali, ricreative, sportive e di altro genere, volte alla realizzazione della personalità, previste dall'art. 27 dello stesso ordinamento...
Un punto di particolare criticità è costituito dall’accesso all’area aperta. Tale accesso è spesso interpretato in contrapposizione alla possibilità di avere accesso al luogo per la socialità. A volte, in contrapposizione allo studio o addirittura all’accesso ai propri atti giudiziari quando questi sono prodotti su supporto digitale, consultabile soltanto nella saletta per la socialità...
Le criticità nell’esecuzione
Vi sono state più di duecentocinquanta manifestazioni individuali di protesta, più della metà delle quali nel solo Istituto di L’Aquila, e più di quattrocento collettive, i due terzi delle quali sempre in questo stesso Istituto. In questo Istituto si è fatto ricorso all’isolamento disciplinare che pure, data la situazione oggettiva di assoluta restrizione e già estremamente limitata nei rapporti, è scarsamente utilizzato nelle sezioni a regime speciale – per un numero di volte pari al 74% del complessivo ricorso a esso negli 11 Istituti che ospitano nel Paese le sezioni a regime speciale.
Tra le criticità va sottolineato il ricorso all’impiego della forza fisica in funzione contenitiva che, sebbene sia presente in un numero non trascurabile di eventi, è stata nel 98% dei casi sempre rivolta a una sola persona detenuta. Il tema delle criticità apre comunque alla questione più generale del limite che alla potestà punitiva è posto in ogni ordinamento democratico, o quantomeno liberale, dalla complessiva considerazione della persona indipendentemente dal reato commesso e dalla sua potenzialità criminale...
La disciplina
L’isolamento disciplinare delle persone detenute in regime speciale ex articolo 41-bis o.p. sono stati in numero significativo, quantunque concentrati in due soli Istituti... nell’Istituto di L’Aquila sono interpretate in maniera estremamente rigida ed estensiva le indicazioni relative al divieto di comunicazione tra persone in regime detentivo speciale non appartenenti allo stesso gruppo di socialità: salutare una persona facendo seguire al saluto anche il nome di battesimo era considerato una violazione del divieto di comunicazione e pertanto da sanzionare con l’isolamento. La stessa Direzione in data 6 novembre 2016 aveva diffuso un avviso comunicando: «si rammenta alla popolazione detenuta il divieto di comunicare con appartenenti ad altri gruppi di socialità anche sotto forma di SEMPLICE SALUTO.
...soltanto nell’Istituto abruzzese comporta un numero elevato di sanzioni disciplinari. Sempre in questo Istituto alcune donne ristrette nella sezione femminile hanno riportato che anche altre semplici parole pronunciate durante la distribuzione del cibo e riferite alla mera richiesta di maggiore quantità erano sufficienti a incorrere in un provvedimento disciplinare.
Sui controlli sulle persone in regime speciale il Garante ha constatato che durante le perquisizioni in entrata e in uscita dalla stanza di pernottamento le persone devono inoltre alzare i piedi per consentire il controllo delle suole delle scarpe – prassi che da taluni è considerata come particolarmente umiliante, in quanto rinvia alle procedure di ferratura dei cavalli. Tale modalità inoltre è oggetto di un conflitto tra alcuni detenuti che rifiutano di farsi controllare le suole delle scarpe, con conseguenti continui provvedimenti disciplinari e misure di isolamento.
Grave è la prassi rilevata in due Istituti di sottoporre a perquisizione con denudamento e talvolta anche con flessioni, non in base a una specifica situazione o a seguito di un motivato provvedimento, ma pressoché come consuetudine - Alcune donne detenute a L’Aquila hanno dichiarato che la perquisizione con denudamento avveniva in una stanza al piano terra della sezione, vicino al magazzino vestiario, davanti a numerose agenti. La Corte costituzionale in tema di perquisizioni con denudamento ha affermato che anche quelle senza flessione devono essere considerate come extrema ratio, sia sotto il profilo della frequenza che sotto quello della sussistenza di strumenti di controllo alternativi e ha auspicato una progressiva riduzione di tali perquisizioni, sino alla loro completa sostituzione. Inoltre, la sentenza del 23 aprile 2014 della Corte di Cassazione ha ritenuto illegittima l’ispezione corporale con le modalità del denudamento sistematico imposta a una persona detenuta in regime speciale ex articolo 41-bis o.p.. Infine, il Garante rileva che nell’ambito delle perquisizioni l’esame intimo può essere affidato solo a personale sanitario.
In questo quadro, una serie di restrizioni riscontrate dal Garante nazionale in diversi Istituti, appaiono ingiustificate e, in alcuni casi, di tenore particolarmente afflittivo perché incidenti sull’esercizio di diritti essenziali quale quello alla difesa, all’informazione, alla salute, alla riservatezza di situazioni e fatti strettamente personali.
La documentazione dei propri atti giudiziari
La lettura diretta degli atti costituisce un elemento essenziale e irrinunciabile dell’esercizio del diritto di difesa per ogni persona coinvolta in un processo; ma lo è in modo particolare per coloro che sono soggetti alla possibilità di partecipazione alle udienze solo in videoconferenza e alla oggettiva difficoltà di colloquio con i difensori dovuta alla loro generale lontananza dai luoghi di detenzione, propria del regime di detenzione speciale. La cospicua dimensione degli atti processuali comporta, nella maggior parte dei casi, il fatto che essi siano riprodotti su supporti informatici leggibili con un computer, anziché in formato cartaceo: la disponibilità di tali supporti digitali, degli strumenti di lettura e, infine, di tempi per la consultazione che non vengano sottratti a quelli destinati ad altre espressioni di diritti fondamentali – quali quelli della socialità o della permanenza all’aria aperta – integrano necessariamente l’esercizio del diritto di difesa nella sua pienezza.
Il diritto all’informazione e le preclusioni imposte
È stato segnalato che in alcuni Istituti non vengono consegnati alle persone detenute in regime speciale articoli di stampa o pubblicazioni che trattino non direttamente di loro o del loro caso, ma che abbiano un complessivo riferimento al contrasto alla criminalità organizzata o al contesto culturale e sociale in cui essa si sviluppa.
Il diritto alla salute
La qualità primaria della tutela della salute è tale da non ammettere deroghe di nessun genere, anche
ricordando che la Costituzione, nel suo chiaro e stringato lessico utilizza l’aggettivo «fondamentale» solo per connotare tale diritto al suo articolo 32. La questione, peraltro, investe non soltanto la garanzia di una adeguata assistenza sanitaria ma anche la realizzazione di condizioni generali di salubrità della vita detentiva.
le criticità di ordine strutturale, quali gli ostacoli alla vista o l’accesso insufficiente di aria e di luce nelle camere e negli ambienti detentivi, hanno un’incidenza tanto maggiore sull’assetto generale della salute dell’individuo quanto più si abbia a che fare con periodi di detenzione molto lunghi.
In questo quadro di principi, risulta totalmente dissonante la prassi, riscontrata in alcuni Istituti, di non dar luogo alla traduzione della persona detenuta presso luoghi di cura esterni, o di ritardarlo, per indisponibilità di personale da applicare al servizio di vigilanza. Tale criticità si manifesta in termini più gravi nei territori carenti di Servizi di assistenza intensiva (Sai) destinati alle persone detenute in regime speciale: è il caso della Sardegna.
Il diritto alla riservatezza
Le peculiari esigenze di sicurezza e di vigilanza dettate dal regime previsto dall’articolo 41-bis o.p. devono trovare linee di compatibilità con la tutela della riservatezza della persona, in particolare quando si tratti di situazioni che coinvolgono l’intimità dell’individuo. Si fa riferimento, in primo luogo, alla necessità di preservare alcuni ambienti delle camere detentive dal diretto sguardo di altre persone: necessità non osservata laddove siano collocate telecamere nel locale del bagno delle camere, come è stato riscontrato nella sezione della “Area riservata” della Casa circondariale di Roma Rebibbia...
presenza di personale di Polizia penitenziaria durante le visite mediche come prassi ordinaria. Tale prassi, riscontrata in più Istituti visitati, si realizza o con la diretta presenza nella stanza in cui si svolge la visita o con la presenza sull’uscio della stanza in cui si svolge la visita in modo tale da consentire comunque di udire il colloquio tra il paziente e il sanitario. Ricordando che il controllo visivo è consentito e quello uditivo è proibito... tale prassi era attuata in alcuni Istituti anche nel corso di visite psichiatriche. Ricorda a tale proposito che situazioni gravi che si erano verificate alcuni anni fa in un Istituto... avevano portato l’Italia al rischio di condanna da parte della Corte di Strasburgo - riferimento è al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila nel 2014.
Roma, 7 gennaio 2019
il Presidente Mauro Palma
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