Sentenza
storica della suprema Corte, a Milano, che ribalta il precedente
pronunciamento. Un passo avanti verso la tolleranza zero contro la
violenza maschile sulle donne.
Milano,
3 apr - Un rapporto sessuale per essere consenziente deve esserlo per
tutta la sua durata. E se la partner dopo aver detto si' ci ripensa
mentre questo e' in corso chiedendo di interromperlo, il rifiuto a
questo suo desiderio lo trasforma in violenza sessuale. Poco importa il
fatto che possa trattarsi di un gioco erotico di tipo sadomaso: e'
comunque stupro se il consenso viene meno e non dura per tutto il tempo
del rapporto. Per la Corte di Cassazione, infatti, ''integra il reato di
violenza sessuale la condotta di chi prosegua un rapporto sessuale
quando il consenso della vittima, originariamente prestato, venga poi
meno a causa di un ripensamento o della non condivisione della modalita'
di consumazione del rapporto''. La suprema corte ha cosi' condannato in
via definitiva un ragazzo piemontese, tornando su un argomento che in
precedenza e' stato affrontato con esiti diversi, stabilendo in questo
caso che ''il consenso della vittima agli atti sessuali deve perdurare
nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuita'''.
A
vedersi confermata la condanna di 3 anni e sei mesi pronunciata sia in
primo che in secondo grado, dunque, e' stato un ventitrenne della
provincia di Novara riconosciuto colpevole di stalking, per aver
perseguitato, minacciato e molestato la sua ex fidanzata - all'epoca
minorenne - e di violenza sessuale perche' con violenza, minaccia e
imbavagliandola, l'ha costretta a rapporti sessuali ''estremamente
violenti''. Il ragazzo aveva tra l'altro imposto alla ragazza pratiche
sadiche sotto la minaccia di diffondere foto che la ritraevano durante
gli atti sessuali. Il giovane era quindi stato condannato dal Tribunale
di Novara e poi dalla Corte d'Appello di Torino. Nel ricorso in
Cassazione la difesa aveva sostenuto che ''trattandosi di un rapporto
sadomaso, non si potrebbe ritenere che in ogni momento l'imputato avesse
l'obbligo di verificare la persistenza del consenso''. Ma la Terza
sezione penale, che ha bocciato i motivi di ricorso, concordando con i
giudici di merito, ha sottolineato che la ragazza ''pur avendo prestato
il proprio consenso ad alcuni rapportI, ha manifestato un esplicito
dissenso alla successive pratiche estreme poste in essere dall'imputato.
Di conseguenza la responsabilita' dell'imputato e' stata correttamente
ritenuta sussistente''.
Nel 2006,
esaminando il caso di un giovane di Latina, la Cassazione aveva
stabilito che non e' sempre configurabile come reato di violenza
sessuale un rapporto iniziato con l'assenso di entrambi i partner, ma
non interrotto su richiesta di uno degli amanti: i giudici avevano
quindi annullato, rinviando a nuovo giudizio, la condanna a quattro anni
di reclusione per un ventenne di Latina giudicato colpevole di violenza
aggravata e continuata nei confronti di una minorenne. Ora il nuovo
pronunciamento che in qualche modo rivoluziona il concetto di stupro
anche per i togati: nessuna tolleranza verso chi pratica violenza sulle
donne.
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