Dopo
le proteste contro il volantinaggio di Casapound a Garbatella, la
questura ha annunciato di aver denunciato i partecipanti alla
manifestazione e ha notificato a due donne l’”avviso orale”, ritenendole
“socialmente pericolose”. L’avvocato Francesco Romeo ricostruisce i
dettagli della vicenda mostrando la natura dei nuovi dispositivi messi
in opera per dissuadere la partecipazione a iniziative di protesta.
Il 19 maggio scorso a Roma, durante un
volantinaggio della formazione di estrema destra Casapound, in zona San
Paolo – Garbatella, si è, contemporaneamente, svolta una manifestazione di protesta,
non preavvisata in questura, da parte di appartenenti ai movimenti
sociali della città. La questura con una nota ha precisato che tutti
coloro che hanno partecipato alla manifestazione sono stati denunciati
per il “reato di manifestazione non preavvisata”.
Mette conto precisare, che nel nostro
ordinamento non esiste il reato di manifestazione non preavvisata, ma
possono essere denunciati per la violazione dell’art. 18 t.u.l.p.s. solo
i promotori di una manifestazione non preavvisata, non commettono alcun
reato coloro che partecipano alla manifestazione, nemmeno se prendono
parola, pubblicamente, nel corso della manifestazione attraverso
microfoni e/o megafoni.
Pare di comprendere, a seguire la nota
della questura che nessun reato sia stato commesso il 19 maggio scorso,
atteso che altrimenti si sarebbe dovuto precisare quanti manifestanti
erano da ritenere promotori della manifestazione; il fatto che tutti i
partecipanti siano stati denunciati, costituisce prova evidente della
spontaneità della manifestazione e dell’assenza di promotori della
stessa.
A due donne che hanno partecipato alla manifestazione, il 19 luglio scorso è stato notificato l’avviso orale emesso dal questore.
Sono state ritenute persone “socialmente
pericolose” e dedite alla “commissione di reati che mettono in pericolo
la sicurezza o la tranquillità pubblica”; le due donne non sono mai
state condannate, né hanno finora subito processi. Il reato (inesistente
come si è detto) per il quale sono state denunciate a seguito della
manifestazione del 19 maggio è un reato contravvenzionale: insomma, un
reato minore, che non può costituire, di certo, il presupposto per
definire una persona “socialmente pericolosa”.
L’avviso orale, dunque, sembra essere stato emesso in una occasione nella quale non è stato commesso alcun reato.
L’avviso orale è disciplinato dall’art. 3
del d. lgs 159/11 e costituisce il primo passo verso l’applicazione
della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Prima della
riforma del 2011, l’avviso orale aveva un limite di efficacia temporale:
infatti, se il questore dopo 60 giorni dall’emissione ed entro i tre
anni successivi non chiedeva l’applicazione di misure di prevenzione,
l’avviso orale perdeva efficacia.
Oggi l’avviso orale ha durata illimitata
nel tempo, è vero che può essere revocato su istanza in qualunque
momento, ma è altrettanto vero che essendo stato eliminato il termine di
efficacia triennale, il provvedimento può avere durata illimitata.
L’avviso orale può essere impugnato sia davanti al prefetto che innanzi
al tribunale amministrativo regionale. I tribunali amministrativi
respingono, quasi sempre, i ricorsi affermando che l’avviso orale non
limita in alcun modo la libertà di movimento del soggetto e che, di
fatto, consiste in un invito a tenere una condotta conforme alla legge.
Insomma, siamo di fronte ad un dispositivo normativo di controllo preventivo di durata indeterminata che, oggettivamente, tende a dissuadere dal partecipare a movimenti ed iniziative di protesta sociale: questa appare essere la reale funzione dell’avviso orale quando viene emesso nei confronti di soggetti che partecipano a movimenti sociali di protesta.
In questi ultimi anni la questura di
Roma ha utilizzato l’avviso orale quale strumento di controllo
preventivo/dissuasivo nei confronti di molti attivisti dei movimenti
sociali. A questa funzione preventiva/dissuasiva pare essersi ispirato
il questore con l’emissione dei due avvisi orali nei confronti di due
donne, incensurate e senza carichi pendenti (processi in corso),
partendo da una denuncia per un reato inesistente: la partecipazione ad
una manifestazione non preavvisata in questura.
Se è vero, infine, che l’avviso orale
non è stato adottato per ragioni canore (come precisano dalla questura),
pare altrettanto vero che l’impulso sulla base del quale è stato
adottato è costituito un fatto che non può essere classificato come
reato.
Francesco Romeo
da DinamoPress
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