09/08/18

Sulla strategia dell'avviso orale alle "donne socialmente pericolose"

Dopo le proteste contro il volantinaggio di Casapound a Garbatella, la questura ha annunciato di aver denunciato i partecipanti alla manifestazione e ha notificato a due donne l’”avviso orale”, ritenendole “socialmente pericolose”. L’avvocato Francesco Romeo ricostruisce i dettagli della vicenda mostrando la natura dei nuovi dispositivi messi in opera per dissuadere la partecipazione a iniziative di protesta.

Il 19 maggio scorso a Roma, durante un volantinaggio della formazione di estrema destra Casapound, in zona San Paolo – Garbatella, si è, contemporaneamente, svolta una manifestazione di protesta, non preavvisata in questura, da parte di appartenenti ai movimenti sociali della città. La questura con una nota ha precisato che tutti coloro che hanno partecipato alla manifestazione sono stati denunciati per il “reato di manifestazione non preavvisata”.
Mette conto precisare, che nel nostro ordinamento non esiste il reato di manifestazione non preavvisata, ma possono essere denunciati per la violazione dell’art. 18 t.u.l.p.s. solo i promotori di una manifestazione non preavvisata, non commettono alcun reato coloro che partecipano alla manifestazione, nemmeno se prendono parola, pubblicamente, nel corso della manifestazione attraverso microfoni e/o megafoni.
Pare di comprendere, a seguire la nota della questura che nessun reato sia stato commesso il 19 maggio scorso, atteso che altrimenti si sarebbe dovuto precisare quanti manifestanti erano da ritenere promotori della manifestazione; il fatto che tutti i partecipanti siano stati denunciati, costituisce prova evidente della spontaneità della manifestazione e dell’assenza di promotori della stessa.
A due donne che hanno partecipato alla manifestazione, il 19 luglio scorso è stato notificato l’avviso orale emesso dal questore.
Sono state ritenute persone “socialmente pericolose” e dedite alla “commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica”; le due donne non sono mai state condannate, né hanno finora subito processi. Il reato (inesistente come si è detto) per il quale sono state denunciate a seguito della manifestazione del 19 maggio è un reato contravvenzionale: insomma, un reato minore, che non può costituire, di certo, il presupposto per definire una persona “socialmente pericolosa”.
L’avviso orale, dunque, sembra essere stato emesso in una occasione nella quale non è stato commesso alcun reato.
L’avviso orale è disciplinato dall’art. 3 del d. lgs 159/11 e costituisce il primo passo verso l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Prima della riforma del 2011, l’avviso orale aveva un limite di efficacia temporale: infatti, se il questore dopo 60 giorni dall’emissione ed entro i tre anni successivi non chiedeva l’applicazione di misure di prevenzione, l’avviso orale perdeva efficacia.
Oggi l’avviso orale ha durata illimitata nel tempo, è vero che può essere revocato su istanza in qualunque momento, ma è altrettanto vero che essendo stato eliminato il termine di efficacia triennale, il provvedimento può avere durata illimitata. L’avviso orale può essere impugnato sia davanti al prefetto che innanzi al tribunale amministrativo regionale. I tribunali amministrativi respingono, quasi sempre, i ricorsi affermando che l’avviso orale non limita in alcun modo la libertà di movimento del soggetto e che, di fatto, consiste in un invito a tenere una condotta conforme alla legge.
Insomma, siamo di fronte ad un dispositivo normativo di controllo preventivo di durata indeterminata che, oggettivamente, tende a dissuadere dal partecipare a movimenti ed iniziative di protesta sociale: questa appare essere la reale funzione dell’avviso orale quando viene emesso nei confronti di soggetti che partecipano a movimenti sociali di protesta.
In questi ultimi anni la questura di Roma ha utilizzato l’avviso orale quale strumento di controllo preventivo/dissuasivo nei confronti di molti attivisti dei movimenti sociali. A questa funzione  preventiva/dissuasiva pare essersi ispirato il questore con l’emissione dei due avvisi orali nei confronti di due donne, incensurate e senza carichi pendenti (processi in corso), partendo da una denuncia per un reato inesistente: la partecipazione ad una manifestazione non preavvisata in questura.
Se è vero, infine, che l’avviso orale non è stato adottato per ragioni canore (come precisano dalla questura), pare altrettanto vero che l’impulso sulla base del quale è stato adottato è costituito un fatto che non può essere classificato come reato.
Francesco Romeo


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