Proprio in questi giorni, in cui stiamo organizzando a livello nazionale lo sciopero delle donne per l'8 marzo - che quest'anno si tiene il 9/3 - è giunta alle lavoratrici Slai cobas per il sindacato di classe, che ogni anno proclama lo sciopero delle donne, assumendosi la responsabilità legale della copertura sindacale di tutte le lavoratrici, la notifica di una pesante sanzione (2.514 euro della Commissione Garanzia scioperi + 700 euro dal Tribunale), per lo sciopero delle donne indetto nel 2020.1) E' la prima volta nella storia della Repubblica che viene bloccato uno sciopero a livello nazionale.
2) L’iniziativa del Garante va oltre le competenze di codesta CGS che riguardano, come dalla Legge 146/90 e successive modificazioni, il rispetto delle norme di autoregolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, non certo il divieto di sciopero in ogni attività e in ogni settore lavorativo non previsti nell'elenco dei servizi pubblici essenziali.
La
Commissione di garanzia si chiama così perché ad essa spetta
garantire il
contemperamento dell’esercizio
del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della
persona costituzionalmente garantiti,
alla cui tutela i servizi pubblici sono funzionali. “Contemperare”,
quindi, e non “vietare”, dal momento che qualsiasi regolazione
dello sciopero dovrebbe tener conto della sua dimensione di diritto
costituzionale, cioè di valore costitutivo dell’ordine
democratico.
La
scrivente O.S nella proclamazione e nell'attuazione dello sciopero ha
rispettato la legge 146/90, preservando i servizi pubblici
essenziali.
3) Vietando tutti gli scioperi, la CGS ha violato sia lo Statuto dei Lavoratori che la norma costituzionale che tutela il diritto di sciopero, art.40 Cost., così subordinando (non "contemperando") il diritto di sciopero agli altri diritti. Atteso che tale diritto (sia pur regolamentato nei servizi pubblici essenziali) è parte delle libertà fondamentali delle persone.
4)
Codesta CGS motiva il divieto di sciopero in tutti i settori
lavorativi (mettendo
insieme "essenziali" e non "essenziali"
-
e anche questo, a conoscenza della scrivente e di giuristi, avviene
per la prima volta)
richiamando un regolamento contenuto nelle discipline dei vari
settori lavorativi che recita che gli scioperi vanno sospesi in caso
di "avvenimenti
eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale".
Ma la clausola in questione è però fondamentalmente invocabile solo
quando uno sciopero è in grado, in qualsiasi modo, di influire sulla
situazione emergenziale, e non per sospenderne l’esercizio
prescindendo da qualsiasi valutazione nel merito dei suoi effetti
concreti.
D'altra
parte nei settori che non
fanno parte dei servizi pubblici essenziali, e come poi è stato
stabilito dai Dpcm e dal protocolli Governo/OOSS, gli interessi delle
persone, nel caso concreto della salute) andavano più tutelati nel
non lavorare e stare a casa (come in effetti hanno fatto le
lavoratrici in sciopero il 9 marzo - dato che non si sono tenute
manifestazioni) che nel lavorare.
Ed è paradossale che in tante realtà lavorative le lavoratrici potevano lavorare, con tutti i rischi di mancata distanze, mancate protezioni individuali, e invece non potevano scioperare!
La CGS pone un arbitrario rapporto tra l'emergenza coronavirus, i suoi rischi e il divieto di astenersi dal lavoro, ma a parte i servizi essenziali (in primis in questo caso la sanità) in cui si è assolutamente rispettata la legge 146/90, tutti gli altri scioperi non incidono sull’attività di “prevenzione e contenimento della diffusione del virus”.
Se si considera, come la stessa Costituzione prevede, che l’arma dello sciopero costituisce uno strumento di difesa dei lavoratori, in questo caso lo sciopero aveva una doppia valenza, sia rispetto alla condizione generale delle donne, delle lavoratrici, sia rispetto alla condizione particolare in cui agli inizi di marzo sui posti di lavoro non erano state adottate neanche quelle minime misure di tutela della salute, e le lavoratrici e i lavoratori hanno scioperato anche per rivendicarle.
Questo sciopero, pertanto, è stato pienamente legittimo e non ha assolutamente violato le disposizioni della Legge 146/90 e successive modifiche
SLAI COBAS per il sindacato di classe
15.4.20
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