07/05/23

«La porta socchiusa non è invito a osare».

Contro la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva assolto lo stupratore

La Cassazione: «Motivazione illogica» L’invito a osare — ripetono per ben due volte i giudici — «non è logicamente desumibile da una mera porta socchiusa e da una richiesta di consegna di fazzolettini, tantomeno da parte di una persona che la corte stessa ritiene “un pò sbronza”». Alla terza sezione penale della Cassazione basta una pagina di motivazione per demolire la sentenza con la quale la corte d’Appello di Torino aveva assolto un ventenne dall’accusa di violenza sessuale su un’amica, coetanea, ribaltando la condanna del primo grado, in abbreviato (due anni, due mesi e 20 giorni). L’episodio era avvenuto nel bagno di un locale del centro, nel maggio 2019.

Morale: annullamento con rinvio, perché «si tratta di una motivazione illogica», accogliendo così il ricorso del sostituto pg di Torino Nicoletta Quaglino. Ed è illogica — spiegano i giudici della Cassazione — «nella misura in cui non solo si ricava un sostanziale invito al rapporto sessuale da circostanze, quali la porta socchiusa del bagno e la richiesta di consegna di fazzoletti per asciugarsi, certamente in sé logicamente lontane da un tale significato, ma anche perché, alfine, si sostiene che l’imputato avrebbe avuto la consapevolezza di avere equivocato la volontà della giovane: circostanza, questa, che presuppone un dissenso all’atto sessuale. E ancora: «Non essendo sufficiente l’affermazione per cui la donna — tutelata dall’avvocato Elisa Civallero — non avrebbe saputo “gestire” l’invito» a osare, terminologia che era scritta nella motivazione dell’assoluzione in Appello.  

Al di là del diritto, colpì pure qualche infelice scelta lessicale: «L’unico dato indicativo del presunto abuso potrebbe essere considerato la cerniera rotta, ma l’uomo non ha negato di aver aperto i pantaloni della giovane, ragione per cui nulla può escludere che sull’esaltazione del momento, la cerniera, di modesta qualità, si sia deteriorata sotto forzatura».

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