06/04/24

Le misure premiali alle aziende per la "parità" sono la prova concreta della "normale disparità"


Anche per il 2023 le aziende che hanno conseguito la certificazione della "parità di genere" potranno entro il 30 aprile presentare domanda all'Inps per fruire dell'esonero contributivo introdotto da una delle misure per la "parità" tra lavoratrici e lavoratori (vedi di seguito l'articolo).

 Invece di essere sanzionati perchè attuano discriminazioni verso le donne, i padroni vengono premiati, se dimostrano di non averle attuate. Quindi, diventano normali, non illegali i trattamenti disparitari; e diventa una “eccezione” corrispondere salari uguali a lavoratrici e lavoratori, mansioni uguali, diritti contrattuali uguali.

Questa normativa, di fatto, è servita e serve solo, non certo a migliorare la condizione delle donne sui posti di lavoro - d'altra parte, pochissime aziende, facendosi i conti, accedono a questa disposizione; anche perchè non si tratta solo di un dare e avere solo economico, ma di mantenere una condizione delle lavoratrici di subordinazione, di precarietà/discriminazione che permette ai padroni più facilmente di trattarle peggio in generale, di usarle come quando serve, di far passare minacce e ricatti, fino a molestie/violenze sessuali, di licenziarle quando non gli servono – bensì a cristallizzare la condizione sempre più pesante delle lavoratrici.

Della serie: così è, ringraziate governi e padroni buoni se qualcosa migliora, ma… senza obbligo.

Ecco, quando la Meloni, la Min. Calderoli, la Min. Roccella parlano – nell’8 marzo, o dopo un femminicidio, o dopo che escono dati sulla condizione delle lavoratrici, ecc. – di misure a favore delle donne NON CREDETELE, è allora che stanno peggiorando la nostra condizione e cercano di abbellirla…

                       Premialita' di parita' 
  1. Per l'anno 2022, alle aziende  private  che  siano  in  possesso della certificazione della parita'  di  genere  di  cui  all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, e' concesso, nel  limite  di  50  milioni  di euro,  un  esonero  dal   versamento   dei   complessivi   contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. 
  2. L'esonero di cui  al  comma  1  e'  determinato  in  misura  non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000  euro  annui per ciascuna azienda, 
  3. Alle aziende private e'  riconosciuto  un  punteggio  premiale  per   la valutazione di  proposte  progettuali  ai  fini   della concessione di aiuti di Stato a  cofinanziamento  degli  investimenti sostenuti. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalita', 

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