19/02/21

E se l'obbiettore è un magistrato di sorveglianza? Un motivo in più perché questo 8 marzo entri prepotentemente nelle carceri!


Dalla stampa, 
di Patrizia Maciocchi

Censura per il magistrato obiettore di coscienza che nega alla detenuta il permesso per interrompere la gravidanza
Per la toga la richiesta non rientrava tra le indispensabili esigenze di vita previste dall’ordinamento penitenziario per lasciare la detenzione domiciliare

Non rispetta la dignità della persona e viene meno ai suoi doveri di imparzialità e correttezza il magistrato di sorveglianza che nega alla donna ai domiciliari il permesso per andare in ospedale e interrompere una gravidanza indesiderata. Una richiesta che, secondo la toga incolpata, non aveva i presupposti di legge per essere accolta. Per l’accusa un’interpretazione dell’ordinamento penitenziario strumentale, tesa solo a impedire un intervento contrario ai principi religiosi del magistrato. Tanto è vero che il magistrato aveva chiesto di rimettere il fascicolo ad un’altra sezione, per obiezione di coscienza, quando la detenuta aveva riproposto la domanda.

Nessuna limitazione a causa della detenzione

La Cassazione (sentenza 3780) conferma la decisione del Consiglio superiore della magistratura, che aveva censurato la condotta del magistrato che, oltre a screditare l’istituzione giudiziaria, aveva anche danneggiato la donna. La signora era stata, infatti, costretta a rivolgersi ad un avvocato accollandosi le spese, riproporre la domanda e rimandare l’intervento, eseguendolo proprio a ridosso della scadenza, con l’ulteriore disagio psicologico che la scelta in sé già comporta. Per la Cassazione la toga, sostenendo che non c’erano i presupposti per accogliere la richiesta aveva, di fatto, escluso che l’interruzione di gravidanza potesse rientrare tra le indispensabili esigenze di vita che consentono di lasciare “a tempo” i domiciliari o il carcere. Sia i probi viri sia la Cassazione chiariscono che la nozione di indispensabili esigenze di vita non va, evidentemente, intesa solo in senso materiale ed economico, ma letta come una tutela dei diritti fondamentali della persona. Tra questi è compresa la libertà di scelta e di autodeterminazione della donna di interrompere volontariamente la gravidanza quando ci sono i presupposti dettati dalla legge 194/1978, a tutela della sua salute fisica e psichica. Il Pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte sottolinea che la scelta di ricorrere all’aborto, è «un diritto personalissimo che non tollera limitazioni a causa dello stato di detenzione».

La salute psico fisica della donna

Questo in un ambito in cui, per l’ordinamento, ha un peso la salute psico-fisica della gestante e la sua particolare condizione. Il provvedimento, immotivato, ha lasciato dunque la destinataria nell’incertezza anche sulle ragioni del no. Nessun provvedimento disciplinare invece per l’atto con il quale il magistrato rimetteva il fascicolo alla sezione per ragioni di coscienza, in vista della reiterazione della domanda. L’incolpato riteneva, infatti, che il diritto all’obiezione dovesse essere riconosciuto anche ai magistrati. E comunque i tempi erano stretti per sollevare una questione di legittimità costituzionale. Per il Csm come per la Cassazione, era improprio il riferimento all’obiezione di coscienza, ma l’iniziativa andava considerata come una richiesta di astensione. E dunque non censurabile.

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