16/04/17

Fogli di via e pericolosità sociale. Intervista all’avv. Serena Tucci

Da osservatorio repressione

Negli ultimi tempi, e ancora di più dopo la nomina a ministro dell’Interno di Marco Minniti, l’utilizzo di provvedimenti amministrativi contro attivisti dei movimenti sociali è rapidamente cresciuto. Del resto, prassi di questo tipo sono state ampiamente utilizzate nei periodi e nei luoghi di maggiore agitazione sociale lungo tutto il corso della storia dell’Italia unita. Per capire meglio cosa significano simili misure abbiamo intervistato l’avv. Serena Tucci.
Che cos’è un foglio di via?
È una misura di prevenzione personale prevista dal D.L. 159/2011 (c.d. codice antimafia) applicata direttamente dal Questore il quale, a determinati soggetti “pericolosi” che si trovino fuori dal luogo di residenza, con provvedimento motivato, può imporre di farvi rientro con il foglio di via obbligatorio ed inibendo agli stessi di ritornare senza autorizzazione o per un periodo di tre anni.
Il foglio di via (previsto dall’art. 2 del D.L. summenzionato) e l’avviso orale (previsto dall’art. 3 del medesimo D.L.) sono le uniche due misure di prevenzione direttamente applicate dal Questore, senza necessità del vaglio dell’Autorità Giudiziaria, autorità viceversa necessaria in caso di proposta delle altre misure di prevenzione (come ad esempio la sorveglianza speciale, l’obbligo di dimora, la confisca, il sequestro) attraverso apposito procedimento di prevenzione.
Puoi descriverci il concetto di pericolosità sociale utilizzato dal Legislatore?
Nell’ambito delle misure di prevenzione si parla di soggetti destinatari delle misure stesse che devono avere determinate caratteristiche, desunte da elementi di fatto. Nel caso dell’avviso orale e del foglio di via, tali sono: 1) soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi; 2) soggetti che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose; 3) soggetti dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. È importante sapere tuttavia che, nonostante tali caratteristiche, l’azione di prevenzione può essere esercitata anche indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale. In pratica, anche un soggetto totalmente incensurato e privo di carichi pendenti, può essere destinatario della misura stessa.
Il foglio di via, unitamente all’avviso orale, è previsto dal D.L. 159/2011 che rientra all’interno della normativa antimafia. Entrambe le misure sono state usate in questi anni contro molti attivisti dei movimenti. Perché un dispositivo pensato all’interno della normativa di contrasto alle organizzazioni mafiose finisce per essere utilizzato con scopi politici?
Perché evidentemente si è stravolto il significato originario che il Legislatore tendeva a dare, utilizzando tali misure in maniera spropositata ed ai limiti dell’incostituzionalità. L’intera materia si rivela a forte rischio di incompatibilità con la Costituzione e con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Gli attivisti dei movimenti dovrebbero avere un’ideologia di fondo ispirata all’impegno sociale e politico, entrambi perfettamente leciti e lontani dalle esigenze contingenti che hanno indotto il Legislatore a creare una disciplina finalizzata alla prevenzione. Se si pone mente al fatto che le misure di prevenzione sono finalizzate alla tutela dell’ordine pubblico, allora appare evidente come certi fatti, lungi dal poter mettere in pericolo la pubblica sicurezza, si qualificano come meri strumenti di lotta politica e sociale, del tutto legittimi in un ordinamento costituzionale.
Inoltre, il presupposto imprescindibile per l’applicazione della misura di prevenzione è l’accertamento della pericolosità del soggetto, desunta dalla volontaria condotta di vita dello stesso. Qualora ci si trovi innanzi a comportamenti che, per diversi motivi, primo tra tutti la matrice politica e l’impegno sociale, potrebbero essere giustificati come irrilevanti sotto il profilo criminale, non appare giustificabile neppure l’applicazione di una misura di prevenzione, né tantomeno di un provvedimento di avviso orale o foglio di via.
Quali altre criticità principali presenta questo Decreto Legge, anche rispetto al dettato costituzionale degli art. 25 (III comma) e 13 (II comma) [1]?

La legittimità costituzionale dell’istituto, giacché direttamente incidente su beni costituzionalmente garantiti, non può prescindere dall’osservanza del principio di legalità. Tale principio – in materia di prevenzione – implica che l’applicazione della misura, seppur ancorata ad un giudizio meramente prognostico [ossia relativo alla mera supposizione che una determinata situazione si verificherà, ndr], trovi il suo presupposto nelle “fattispecie di pericolosità” accuratamente descritte dalla legge. Ci si deve concentrare quindi sul sufficiente o insufficiente grado di determinatezza della descrizione legislativa dei presupposti di fatto, dal cui accertamento dedurre il giudizio prognostico sulla pericolosità del soggetto. In altre parole, in ossequio al principio di legalità previsto dall’art. 13 della Costituzione, deve essere predisposto un quadro legislativo idoneo per la descrizione delle fattispecie rilevanti ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione, tale da consentire l’individuazione precisa ed inequivocabile delle condotte dal cui accertamento si arriva ad un giudizio prognostico di pericolosità del soggetto e quindi all’applicazione della misura di prevenzione.
Nella prassi giudiziaria tuttavia, si richiama spesso una pericolosità cosiddetta generica.
La norma, infatti, non descrive una condotta, una fattispecie o un elemento di fatto adeguatamente individuato a cui fare riferimento. L’individuazione delle condotte rilevanti è rimessa in tutto e per tutto al Giudice (per le misure applicate dall’Autorità Giudiziaria) o al Questore (per le misure dell’avviso orale e del foglio di via).
La formula tratteggiata dal Legislatore quindi non adempie in nulla alla funzione di fattispecie legale (individuazione specifica dei casi) ma offre agli operatori uno spazio di incontrollabile discrezionalità assolutamente incompatibile con i dettami dell’art. 13 della Costituzione.
Giansandro Merli da DinamoPress
Note:
[1] Articolo 25, III comma: Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge; Articolo 13, II comma: Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

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