23/09/10

morta lavoratrice pulizie

NON E' MAI UNA TRAGICA FATALITA'

Riporto la notizia relativa all' incidente mortale di cui è stata vittima una donna addetta di una ditte di pulizie.
Come al solito, la notizia ha avuto vasta eco, non perché è una delle quattro morti sul lavoro che avvengono ogni giorno, quanto per l' aspetto raccapricciante. Basta leggere il titolo di La Repubblica "Roma, orrore nel condominio: donna decapitata dall' ascensore". A seguire i soliti toni lacrimevoli che si usano in questi casi.
Non un cenno alle responsabilità di quanto è accaduto, solo la frase "Le due sorelle si erano messe a lavoro senza disattivare l' ascensore, ma semplicemente lasciando aperte le porte all' ultimo piano" quasi a far capire che la colpa dell' infortunio sia stata la loro.

Invece, ancora una volta, questa morte non è stata una tragica fatalità, ma la conseguenza del comportamento criminale di chi aveva la responsabilità della sicurezza della lavoratrice. Vediamo perché.

Le attività appaltate riguardavano la pulizia delle griglie che delimitano il vano in cui scorre l' ascensore, sia dall' esterno, che dall' interno. Ora, mentre per la pulizia esterna, non era necessario entrare all' interno del vano, evidentemente per la pulizia interna la donna ha avuto la necessità di sporgersi dentro al vano stesso, evidentemente con una scala, in quanto le protezioni del vano hanno un' altezza tale (minimo 2 m) che impediscono l' accesso stazionando sul pianerottolo o sulle scale.

In questo caso (intervento su impianto ascensore), oltre al D.Lgs.81/08 che si applica a tutte le attività lavorative, le lavorazioni sono regolate anche dal D.P.R.162/99, recepimento della Direttiva comunitaria 95/16/CE.

In particolare l' articolo 15 comma 1 di tale Decreto stabilisce che:
"Ai fini della conservazione dell' impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell' ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato."
L' accesso a "tutto il sistema dell' ascensore" (quindi anche l' accesso all'interno del vano che ne delimita la corsa) è quindi consentito esclusivamente al manutentore abilitato o comunque solamente in sua presenza.

Nel caso in questione, trattandosi di condominio, la responsabilità è del legale rappresentante del condominio stesso, cioè dell' amministratore, che ha affidato la pulizia dell' impianto ascensore, anche all' interno del vano, non a ditta specializzata con manutentore abilitato, ma a una ditta di pulizia che non poteva avere nessuna competenza in merito.
Eventualmente l' amministratore del condominio avrebbe dovuto affidare la pulizia a ditta non specializzata in impianti ascensore, ma chiedendo, durante le lavorazioni dentro il vano, la costante presenza, per le messa in sicurezza dell' impianto, di manutentore abilitato.

Ma la colpa è anche del datore di lavoro della ditta di pulizie, tra l' altro presente almeno all' inizio delle lavorazioni, che ha accettato di eseguire un lavoro su un impianto per il quale non aveva nessuna competenza, né tantomeno abilitazione a intervenire e che non ha valutato minimamente la possibilità, dimostratasi poi purtroppo non remota, che l' ascensore potesse muoversi durante le pulizie dentro il vano.

Se i giornalisti, al di là della ricerca di toni raccapriccianti e di considerazioni lacrimevoli, dicessero come sono andate veramente le cose, con il dovere di documentarsi prima di scrivere, forse sarebbe più chiaro a tutti che quando muore un lavoratore non si tratta mai di una "tragica fatalità".

Marco Spezia
rete nazionale per la sicurezza sui posti di lavoro

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