12/02/12

Cassazione, no al licenziamentodella lavoratrice madre che rifiuta lavoro notturno

Turni di notte e lavoratrici

I divieti e i diritti delle donne lavoratrici, il DLgs 66/2003 e la sentenza 23807/ 2011 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione.

Il DLgs 66/2003, all'art.11 del tit. IV, regolamenta e pone le limitazioni al lavoro notturno, dando mandato alle competenti strutture sanitarie pubbliche di accertare l'inidoneità ad eseguire le prestazioni nella fasce orarie notturne appunto.

D'altra parte, i contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall'obbligo del lavoro notturno. In ogni caso è vietato adibire la donna al lavoro dalle ore 24 alle ore 6, dallo stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino.

E ancora, non sono obbligate a prestare lavoro notturno:

La lavoratrice con un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente;

la lavoratrice o i lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;

la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza 23807/ 2011, ha condannato il datore di lavoro che aveva licenziato una lavoratrice, madre di un bambino di età inferiore ai tre anni, che si era rifiutata di eseguire le proprie mansioni in orario notturno.

L'interessata aveva fatto ricorso contro il provvedimento adottato dal datore di lavoro per "giustificato motivo oggettivo". I giudici di primo e di secondo grado hanno accolto il ricorso e la Cassazione ha dato ragione alla donna in forza di quanto contenuto nel DLgs 66/2003.

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