27/03/26

Formazione rivoluzionaria delle donne - Il 68/69 e l'altra metà del cielo

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Nelle manifestazioni per la Palestina, contro la guerra, l'aumento degli armamenti per massacrare i popoli, contro i mostri assassini Netanyahu/Trump, e la loro serva complice, Meloni; nelle occupazioni delle Università, delle scuole, e nei giorni scorsi con la grande partecipazione dei giovani al referendum per dire un forte NO a tutto, 
la borghesia i suoi mass media hanno "scoperto i giovani", un pò spaventandosi, un pò per farli rientrare al più presto nel loro mortale ordine, normalità.

Ma in realtà in queste manifestazioni, occupazioni, si sono risentiti alcuni venti della grande stagione rivoluzionaria del 1968 - ed è di questo, cari signori, che vi dovreste preoccupare...  
Ora come allora tantissime sono le ragazze che partecipano, sono protagoniste in prima fila delle lotte, combattive, arrabbiate e allegre; sono la migliore gioventù.

Per questo, nella Formazione rivoluzionaria delle donne di oggi, pubblichiamo la prima parte dell'opuscolo: "Il 68/69 e l'altra metà del cielo", perchè quel vento torni effettivamente e forte...
Nella prossima FRD pubblicheremo la 2° parte sulle operaie.

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Per le donne, le ragazze soprattutto, il vento del 1968/69, fu veramente un vento liberatorio, che squarciava i veli, rompeva da un giorno all’altro tabù, divieti, regole imposte alle ragazze, alle donne, nella società, nelle scuole, nelle famiglie; fu un vento che toglieva la nebbia davanti agli occhi, alla mente delle stesse donne che per anni aveva oscurato, falsato la visione della realtà, e che per le donne aveva il senso di una legittimazione, normalità del loro stato di subordinazione, oppressione.

Il 68 per tantissime ragazze fu la scoperta del mondo, di quanto succedeva realmente, sia a livello nazionale che soprattutto internazionale, fuori dal “piccolo mondo” in cui vivevano; fu la scoperta, la comprensione finalmente del perchè degli avvenimenti conosciuti al massimo in maniera confusa, volutamente travisati, dalle lotte di liberazione dei popoli alle condizioni dei popoli e al perchè del Terzo Mondo, dal Vietnam a ciò che accadeva in paesi lontanissimi ma nel 68 improvvisamente vicini, come la Cina, da cui arrivavano echi “strani” su Mao Tse tung, sui maoisti, sulla Rivoluzione culturale proletaria, sul ruolo delle donne che finalmente si erano tolte le “bende dai piedi”, ecc.

Il 68 fu come una finestra sul mondo che finalmente e improvvisamente si spalanca e chiama non solo a guardare ma ad agire dentro per cambiarlo.

La guerra rivoluzionaria del popolo vietnamita contro l’aggressione americana, che riusciva a vincere contro il principale imperialismo portò la conoscenza/coscienza di cosa era l’imperialismo, un gigante ma anche una tigre di carta, e la grande forza di un popolo diretto dai comunisti; facendo crollare d’un colpo le false conoscenze apprese sui banchi di scuola, dalla televisione.

Il 68 fu la rottura con la religione, fu il liberarsi degli opprimenti valori cattolici che per le donne, le ragazze erano un vero “macigno”, condizionante le scelte, la necessaria ribellione alla propria condizione.

Fu la scoperta che vi era un’altra concezione del mondo, della storia, opposta a quella fissa, cristallizzata, impossibile da mettere in discussione, propugnata dalla scuola, dalla Chiesa, dai libri, dalla famiglia; fu la scoperta e l’iniziale impugnazione della concezione storica materialistico dialettica che finalmente dava una spiegazione alle cose, agli avvenimenti, e permetteva la comprensione critica del perchè, a quali interessi di classe servivano le altre concezioni e i “valori” fino ad allora considerati dogmi.

Il 68 fu la rottura con la famiglia, una rottura ideologica, morale, ma soprattutto pratica. La gabbia, che poteva anche essere dorata ma in realtà sempre fortemente opprimente della famiglia, fu spalancata e incrinata. Migliaia di ragazze per andare alle manifestazioni, per militare nelle organizzazioni rivoluzionarie, per fare attività ogni giorno, dovettero “scappare” dalla famiglia – spesso in termini concreti - fare una lotta forte, pratica contro le catene della famiglia – che non se lo aspettava e per questo la reazione fu anche più dura, a volte anche violenta.

Il 68 fu la rottura con la scuola borghese, oppressiva, con i suoi contenuti, la sua ideologia conservatrice, i suoi insegnamenti storici usati per dare una falsa “base storica” alla inevitabilità del sistema borghese, ma anche della religione, della divisione dei ruoli tra uomini e donne nella società (fino a oltre la metà degli anni 60 le ragazze dovevano studiare l’economia domestica). Ci tenevano nell'ignoranza anche se andavamo a scuola, nella visione snaturata degli eventi, invece nel 68 abbiamo improvvisamente aperto gli occhi; fu una rottura con le sue regole, i suoi ordinamenti oppressivi/repressivi, che per le ragazze volevano dire doppi regolamenti, tra i quali l’imposizione della divisione tra femmine e maschi, che per le ragazze significavano più divieti, nei comportamenti, nei rapporti con i loro compagni.

Anche queste rotture, come quella importante verso la religione, andò di pari passo, per il ruolo dei marxisti-leninisti, delle organizzazioni e partiti mlm che si andavano formando, con una comprensione teorica, politica del ruolo di classe di queste istituzioni, strumenti del dominio della borghesia - “Stato e rivoluzione” di Lenin fu uno dei primi libri che si studiarono e discussero.

Il 68 fu anche per le ragazze scontrarsi per la prima volta con la violenza delle cariche poliziesche, e non ebbero paura. Dovettero imparare a resistere alle brutalità della polizia. Ma anche resistere alle famiglie che volevano chiuderle in casa, come ad alcuni “saggi” compagni che le “consigliavano”, facendosi a volte portavoce di “consigli” di poliziotti, di stare attente alle denunce, di non mettersi in “prima fila”, che dicevano “guarda che ti hanno segnalato, la polizia ha un fascicolo su di te...”

Ma le ragazze non arretravano. Sono arretrati molti più “bravi compagni” intellettualoidi, che le compagne che su questo hanno acquisito anche maggior ribellione: “se c'è un fascicolo su di me in questura vuol dire che sto facendo la cosa giusta, una cosa che non piace alla polizia, allo Stato borghese...”

Dovettero anche scontrarsi coi vigliacchi fascisti da un lato e in alcune manifestazioni con i burocrati mazzieri revisionisti dall’altra. Tutto questo le temprò, pochissime si ritrassero.

Ma soprattutto il 68 per tantissime ragazze fu la scoperta della rivoluzione, del comunismo! E per molte di loro fu la prima conoscenza e assunzione del marxismo, leninismo, maoismo. Ogni ribellione era vissuta nella prospettiva della rivoluzione, di una società socialista con il proletariato al potere.

Nel ’68 “il personale è politico” voleva dire non mettere al centro il “proprio io” (come avvenne purtroppo in seguito), ma che il personale, la vita quotidiana è interna a una condizione sociale, di classe, e che la rivoluzione è la risposta.

La scoperta della militanza rivoluzionaria, la partecipazione delle donne alle organizzazioni rivoluzionarie, comuniste fu una gioia, una liberazione, fu sentirsi finalmente protagoniste di una battaglia storica; la militanza nelle organizzazioni nel 68/69 fu vissuta con entusiasmo. Certo all’inizio facevano timidi e confusi interventi (a volte visti con sufficienza dai “compagni esperti”), ma poi via via le ragazze presero coraggio e furono più convinte e mature di voler e dover dare il proprio apporto non solo pratico, di partecipazione, ma anche politico.

Era naturale che bisognava fare il partito, era naturale legato al fatto che si scendeva in piazza per fare la rivoluzione E le compagne erano le più determinate e convinte.

Non pochi compagni prima avanguardie del movimento e militanti intellettuali di prima linea di organizzazioni rivoluzionarie poi si allontanarono, cercando di abbellire i miseri passi indietro frutto di opportunismo personale con “alte” motivazioni politiche e teoriche; le compagne, soprattutto quelle provenienti da ambienti proletari, popolari, invece furono più determinate, coerenti. Avevano scoperto il grande mondo e la possibilità di cambiarlo e non potevano tornare nel piccolo mondo, dove il loro “destino” era segnato.

In questa militanza, le ragazze si impadronirono della teoria rivoluzionaria. Per le donne provenienti da famiglie proletarie era più difficile, ma far propria una teoria “nuova” che permetteva di spiegare tutto era entusiasmante.

Compresero attraverso Marx, Engels, “Il Manifesto”, “L’Origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato” che la loro condizione non era immodificabile, che era frutto della proprietà privata, della divisione in classi, ecc.

Per tante studentesse fu la comprensione nuova che lo studio non era quello inutile, deviante fatto a scuola, sui libri scolastici, ma quello che ti apre gli occhi, la mente, il cuore, che si trasforma in arma che guida la pratica.

Il 68/69 fu l’incontro di tante compagne con la classe operaia. Ragazze che quasi non conoscevano le fabbriche, andarono anche loro con i compagni ai cancelli delle fabbriche. E si cambiava anche lo stile di vita che si aveva fino al giorno prima, anche come ti vestivi; ma era giusto. perchè fino ad allora avevi pensato a te, ora stavi pensando in termini sociali, collettivi, e allora cambi. E questo non era un problema di imposizione, di oppressione. Eri immessa in una storia in cui volevi essere protagonista.

Certo, non era facile soprattutto per le donne, soprattutto nel sud, andare in fabbriche in cui spesso lavoravano solo operai maschi. Dovettero imparare e imporre la loro presenza, farsi conoscere e rispettare. La maggiorparte degli operai che pure all’inizio facevano qualche battuta maschilista, poi dovettero fare marcia indietro, e si accorsero che le ragazze erano compagne di lotta.

Anche tutto questo fu vissuto come un’entusiasmante scoperta. Si toccava con mano, ogni giorno, che le trasformazioni erano possibili, che con la lotta le concezioni vecchie, borghesi, i pregiudizi patriarcali cadevano. Gli operai stavano a sentire gli studenti, e le studentesse, li difendevano dai sindacalisti che volevano cacciarli; e gli studenti e le studentesse stavano a sentire gli operai, sia alle fabbriche che nelle aule universitarie, cominciavano a capire concretamente cosa voleva dire sfruttamento.

Presentazione dell'opuscolo "Riprendiamoci la Kollontaj" alla libreria Les mots Milano il 5 maggio alle ore 18.30

Per richiedere l'opuscolo e fare presentazioni: mfpr.mi1@gmail.com


Questo opuscolo fa parte della collana "Formazione rivoluzionaria delle donne"

Il diritto di sciopero non si tocca, lo difenderemo con la lotta!

Riportiamo, di seguito, stralci delle conclusioni del lungo documento (più di 40 pag.) del Comitato Europeo dei Diritti sociali che contesta i criteri ultra restrittivi sul diritto di sciopero della Commissione garanzia scioperi. 

Per quanto riguarda lo sciopero delle donne, chiaramente questa decisione ci aiuta, e stiamo valutando se possiamo ancora fare ricorso, non solo per il divieto, e sanzione conseguente, per lo sciopero del 2020 durante il covid (ricordo che anche su questo divieto vi fu una presa di posizione contro la decisione della Commissione Garanzia Sciopero proprio di Giovanni Orlandini), ma anche contro il divieto e sanzione di un precedente nostro sciopero delle donne del 2018, per cui la CGS imponeva di tener fuori dallo sciopero le donne tutte le lavoratrici di alcuni interi settori lavorativi ritenuti "essenziali"; e anche allora le lavoratrici dello Slai cobas per il sindacato di classe si opposero a questa inaccettabile discriminazione, divieto di sciopero per le donne, confermando lo sciopero, e anche allora hanno subito la sanzione di 2.500 euro, finita di pagare pochi mesi fa.

Per lo sciopero del 2020, il nostro appello comincia ad essere raccolto, ci stanno arrivando dei contributi. Un grande grazie a tutte e tutti. Questa solidarietà è la forza della lotta e dell'unità perchè se toccano una toccano tutte!

(per chi vuole e può il contributo il contributo può essere mandato su c/c bancario UNICREDIT BANCA ROMA agenzia Taranto via Marche, 52 intestato a SLAI COBAS PER IL SINDACATO DI CLASSE, avente le seguenti coordinate bancarie: IT 49 W - ABI 02008 - CAB 15807 n. conto 000011056357 - con la motivazione: contributo per sanzione della CGS sciopero 9 marzo 2020)

Valutazione del Comitato

Il Comitato ricorda che l'articolo 6, paragrafo 4, riconosce il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro di ricorrere ad azioni collettive, compreso il diritto di sciopero, in caso di conflitti di interesse. (Conclusioni VIII (1984), Dichiarazione interpretativa sull'articolo 6, paragrafo 4).

Il Comitato ricorda inoltre che è inteso che ciascuno Stato parte può, per quanto lo riguarda, regolamentare per legge l'esercizio del diritto di sciopero, a condizione che qualsiasi restrizione a tale diritto possa essere giustificata ai sensi dell'articolo G (Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) c. Italia, Denuncia n. 140/2016, decisione nel merito del 22 gennaio 2019, § 143).

Nella sua interpretazione dell'articolo G della Carta in questo contesto, il Comitato «ha consentito solo un ambito molto ristretto di restrizioni, che devono essere considerate eccezioni applicabili solo in circostanze estreme e adottate solo in risposta a un'urgente necessità sociale».

È stato riscontrato che le restrizioni soddisfano le condizioni di cui all'articolo G della Carta nei casi in cui «la sicurezza nazionale era compromessa o la vita e la salute delle persone erano in pericolo» e «le restrizioni o i divieti possono essere giustificati solo se lo sciopero comporta una minaccia chiara e immediata per la vita, la salute e/o le libertà delle persone» (Confederazione europea dei sindacati (CES), Confederazione sindacale dei Paesi Bassi (FNV) e Federazione nazionale dei sindacati cristiani (CNV) contro i Paesi Bassi, denuncia n. 201/2021, decisione nel merito del 24 gennaio 2024, §§87 e 92). Al contrario, «considerazioni puramente economiche o preoccupazioni di natura pratica o organizzativa», tra cui ad esempio la cancellazione di voli e treni, la temporanea carenza di alcuni beni e servizi o l'aumento dei tempi di attesa per determinati servizi non essenziali, non possono essere considerate di per sé una giustificazione sufficiente per limitare il diritto di sciopero (Ibid. §87).

Il Comitato rileva inoltre che il divieto contestato di sciopero dei lavoratori dei servizi essenziali è una misura valutata caso per caso. L'articolo 12, paragrafo 1, della legge n. 146/1990,modificata nel 2014, richiede che le decisioni della Commissione di garanzia «garantiscano l'esercizio del diritto di sciopero nel rispetto dei diritti costituzionalmente protetti dell'individuo, di cui all'articolo 1, paragrafo 1».

Il Comitato ritiene che le decisioni della Commissione di garanzia, come quelle di qualsiasi ente amministrativo, possano essere riesaminate da un tribunale amministrativo, tuttavia tale possibilità è priva di sostanza, in quanto i tribunali amministrativi non entrano nel merito della decisione in questione, ma si limitano a verificare se essa sia stata presa in modo corretto. Il Comitato osserva che i sindacati o i datori di lavoro possono impugnare le decisioni della Commissione di garanzia dinanzi al tribunale.

Per quanto riguarda l'obbligo di prestare servizio durante uno sciopero in un "servizio essenziale" che va oltre quanto necessario per garantire i "servizi minimi"

Il diritto di sciopero è intrinsecamente legato al diritto alla contrattazione collettiva, in quanto rappresenta il mezzo più efficace per ottenere un risultato favorevole da un processo di contrattazione. Pertanto, le restrizioni eccessive al diritto di sciopero, ossia le restrizioni che vanno oltre quanto consentito ai sensi dell'articolo G, sia nella legge che nella pratica, non sono conformi alla Carta.

Limitare gli scioperi nei settori essenziali per la comunità può avere uno scopo legittimo, poiché gli scioperi in questi settori potrebbero costituire una minaccia per l'interesse pubblico, la sicurezza nazionale e/o la salute pubblica (Matica Hrvatskih Sindikata c. Croazia, denuncia n. 116/2015, decisione nel merito del 21 marzo 2018, §114; Conclusioni I (1969), Dichiarazione interpretativa sull'articolo 6§4). Tuttavia, il semplice divieto di sciopero nei settori essenziali – in particolare quando questi sono definiti in modo generico, ad esempio «energia» o «sanità» – non è considerato proporzionato alle esigenze specifiche di ciascun settore (Matica Hrvatskih Sindikata c. Croazia, ricorso n. 116/2015, decisione nel merito del 21 marzo 2018, §114). Il semplice divieto di sciopero per questi lavoratori, senza distinguere tra le loro particolari funzioni, non può essere considerato proporzionato alle circostanze particolari di ciascuno dei settori interessati e quindi necessario in una società democratica (Conclusioni XVII-1 (2006), Repubblica Ceca).

Il Comitato rileva che nel caso in esame non sussiste un divieto totale, ma piuttosto una restrizione soggetta a un criterio di proporzionalità. Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 146/1990, il diritto di sciopero deve essere bilanciato con il diritto di godere degli altri diritti individuali tutelati dalla Costituzione (cfr. paragrafo 21 supra).

Il Comitato rileva inoltre che l'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della legge n. 146/1990, come modificata, stabilisce che il livello minimo dei servizi essenziali da fornire durante lo sciopero può essere fissato ad un massimo del 50% del livello di servizio completo e il personale presente al massimo a un terzo del personale necessario per il funzionamento completo del servizio (cfr. § 21 e § 51).

La commissione di garanzia spesso abusa del proprio margine di discrezionalità fissando il livello minimo del servizio essenziale al livello massimo consentito.

Nel frattempo, il Comitato ritiene che l'elenco dei servizi essenziali, ampliato dalla legge n. 182/2015 e successivamente, sia eccessivamente ampio e che l'aggiunta di alcuni servizi all'elenco non sia sufficientemente giustificata.

Il Comitato ribadisce che, tenuto conto dell'articolo G, la definizione di servizi essenziali deve basarsi su un'analisi chiara, sufficiente e motivata che dimostri l'importanza e l'impatto di tali servizi sui diritti e le libertà altrui, sull'interesse pubblico, sulla sicurezza nazionale, sulla salute pubblica o sulla morale. La definizione di servizi essenziali deve garantire un giusto equilibrio tra il diritto di sciopero e la tutela dei diritti e degli interessi concorrenti (cfr. giurisprudenza citata ai paragrafi 80-81 supra).

Inoltre, il Comitato osserva che l'Italia è vincolata dalle Convenzioni n. 87 e n. 98 dell'OIL (rispettivamente sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale e sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva). Le interpretazioni di tali convenzioni da parte della Corte di cassazione e del CEACR distinguono chiaramente tra servizi essenziali «in senso stretto» e «servizi non essenziali» (cfr. paragrafi 43-44).

Il Comitato osserva che non tutti i servizi aggiunti all'elenco dei servizi essenziali dalla legge n. 182/2015 (cfr. §21 e §83 sopra) e dalla Commissione di garanzia nel corso degli anni (cfr. paragrafi 22 e 49 supra) siano qualificabili come «servizi essenziali in senso stretto», superando i limiti dell'articolo G, in quanto gli scioperi in tali settori non metterebbero in pericolo la vita, l'incolumità o la salute di tutta o parte della popolazione, né provocherebbero una crisi acuta che comprometterebbe le normali condizioni di vita della popolazione e/o il funzionamento dei servizi pubblici di fondamentale importanza.

Alla luce di quanto sopra, il Comitato ritiene che, tenuto conto della definizione eccessivamente ampia di servizi essenziali in Italia, l'obbligo di garantire un servizio minimo durante uno sciopero in settori che non sono servizi essenziali in senso stretto sia contrario all'articolo 6, paragrafo 4, della Carta, in quanto supera i limiti dell'articolo G della Carta.

Per quanto riguarda l'obbligo di indicare la durata di uno sciopero nella comunicazione preventiva che deve essere data al datore di lavoro almeno 10 giorni prima della sua proclamazione; il Comitato ha ritenuto che «l'obbligo di notificare al datore di lavoro la durata degli scioperi che interessano i servizi pubblici essenziali prima dell'azione di sciopero costituisca una restrizione eccessiva al diritto di sciopero che va oltre i limiti dell'articolo G della Carta riveduta e non è quindi conforme all'articolo 6, paragrafo 4, della Carta riveduta» (Conclusioni 2006, Italia).

Di conseguenza, il Comitato ritiene che l'obbligo di indicare la durata di uno sciopero nella comunicazione preventiva costituisca una violazione dell'articolo 6, paragrafo 4, della Carta.

Per quanto riguarda la durata delle procedure di riflessione e di conciliazione. Il Comitato ricorda che i periodi di preavviso o di riflessione prescritti in relazione alle procedure di conciliazione pre-sciopero sono conformi all'articolo 6, paragrafo 4, purché siano di durata ragionevole (Conclusioni XIV-1 (1998), Cipro). Il Comitato ricorda che l'obbligo di attendere 30 giorni prima che i tentativi di mediazione siano considerati falliti e si possa procedere allo sciopero è eccessivo (Conclusioni XVII-1 (2004), Repubblica ceca). Il Comitato ritiene che i termini fissati per la mediazione possano essere applicati anche alla conciliazione.

Il Comitato osserva inoltre che le norme relative alle procedure di riflessione e conciliazione sono stabilite dai contratti collettivi, che sono il risultato di un processo di negoziazione tra il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori. Ciò indica che ai rappresentanti dei lavoratori è stata data la possibilità di negoziare le loro condizioni. Infine, il Comitato osserva che la durata dei periodi di raffreddamento (20-21 giorni) è notevolmente inferiore a quella che ha ritenuto eccessiva nella sua giurisprudenza (Conclusioni XVII-1 (2004), Repubblica ceca).

Per quanto riguarda l'imposizione di un divieto di sciopero per un certo periodo di tempo dopo lo svolgimento di uno sciopero ("allontanamento oggettivo") e in determinati periodi dell'anno ("periodi esclusi");

Il Comitato non ha finora affrontato la questione del divieto di scioperi paralleli, né quella del divieto di scioperi per un certo periodo di tempo dopo lo svolgimento di uno sciopero precedente, né quella del divieto di scioperi in determinati periodi dell'anno. Esso affronterà tali questioni in linea con la sua giurisprudenza esistente e con i principi generali che guidano l'interpretazione della Carta.

Il Comitato ha regolarmente esaminato le decisioni relative al diritto di sciopero dei tribunali nazionali. Ad esempio, il fatto che un giudice nazionale possa determinare se il ricorso allo sciopero sia «prematuro» non è conforme all'articolo 6, paragrafo 4, in quanto ciò consente al giudice di esercitare un'ingerenza indebita nel diritto di sciopero, il diritto di sciopero può essere limitato solo se necessario in una società democratica e che «il dovere di diligenza non può andare oltre i principi che ha stabilito in materia di diritti e libertà altrui» e che «le restrizioni o i divieti possono essere giustificati solo quando lo sciopero comporta una minaccia chiara e presente per la vita, la salute e/o le libertà delle persone» (Confederazione europea dei sindacati (CES), Confederazione sindacale dei Paesi Bassi (FNV) e Federazione nazionale dei sindacati cristiani (CNV) contro i Paesi Bassi, denuncia n. 201/2021, decisione nel merito del 24 gennaio 2024, §92).

Inoltre, il Comitato ritiene che ciò che garantisce l'efficacia di uno sciopero includa la possibilità di attuarlo durante periodi chiave, pertanto vietare lo sciopero in determinati periodi rende inefficace il diritto di sciopero. Se tali restrizioni riguardano servizi essenziali, devono essere volte a prevenire un'eccessiva interruzione dell'accesso della popolazione ai servizi essenziali, giustificata da motivi di interesse pubblico. Tali motivi possono riguardare la tutela della salute e della sicurezza pubblica, l'organizzazione di eventi di notevole interesse pubblico (ad esempio le elezioni) e altri importanti interessi nazionali. Il divieto non può assumere la forma di un divieto generale di sciopero, ma deve essere limitato nel tempo e nella portata. Soprattutto, non deve compromettere l'essenza del diritto di sciopero né privare i lavoratori del loro diritto fondamentale di intraprendere azioni collettive.

Il Comitato rileva che, durante l'esame della presente denuncia, sono state portate alla sua attenzione ulteriori informazioni che gli hanno consentito di valutare i fatti sopra menzionati sotto una luce diversa. In particolare, è stato chiarito che le suddette norme procedurali si applicano anche ai servizi diversi da quelli strettamente essenziali o ai servizi in cui la portata o la durata di uno sciopero potrebbero avere un impatto negativo sull'interesse pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica o la morale. Il Comitato ricorda che, per essere compatibili con l'articolo 6, paragrafo 4, della Carta, le norme giuridiche relative all'esercizio delle libertà economiche dovrebbero essere interpretate in modo tale da non imporre restrizioni sproporzionate all'esercizio dei diritti dei lavoratori sanciti dalle leggi nazionali, dal diritto dell'Unione europea e da altre norme internazionali vincolanti (Confederazione sindacale svedese (LO) e Confederazione svedese dei lavoratori dipendenti (TCO) contro Svezia, denuncia n. 85/2012, decisione sull'ammissibilità e sul merito del 3 luglio 2013, §121).

Di conseguenza, il Comitato ritiene che vi sia una violazione dell'articolo 6, paragrafo 4, per quanto riguarda le norme relative al "distacco oggettivo" e ai "periodi di esclusione" quando applicate all'elenco eccessivamente ampliato dei servizi essenziali.

Il Comitato osserva che l'articolo 8 della legge n. 146/1990, modificata dalla legge n. 83/2000, prevede che, su raccomandazione della Commissione di garanzia, il Primo Ministro o un Ministro da esso delegato (se lo sciopero è di interesse nazionale) e il Prefetto (negli altri casi) possano emanare un decreto che limita il diritto di sciopero qualora "esista una minaccia fondata di un danno grave e imminente ai diritti umani costituzionalmente protetti di cui all'articolo 1". Il decreto deve essere preceduto da un tentativo di conciliazione con l'autorità amministrativa, per consentire a tutte le parti interessate di difendere i propri interessi e di esporre le proprie opinioni. Il decreto può essere impugnato dinanzi al tribunale amministrativo competente.

Il Comitato ricorda che, ai sensi dell'articolo G, deve essere raggiunto un giusto equilibrio tra il diritto di sciopero in determinati servizi e la restrizione del diritto di sciopero volta a tutelare i diritti lesi da tali scioperi.

Oggi c'è il funerale della compagna Sara Ardizzone a Roma

Riceviamo e pubblichiamo questi due messaggi ricevuti 
Il funerale della compagna Sara Ardizzone si tiene oggi venerdì 27 marzo a Roma.

 
1 - Informiamo che il Pubblico Ministero competente, nonostante sia stato depositato il “nulla osta” per il rilascio dei corpi, si sta opponendo alla consegna delle salme degli anarchici Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, che intende trattenere per un numero imprecisato di giorni. Il fatto è talmente inconsueto che le stesse pompe funebri sono state colte alla sprovvista, avendo già organizzato il funerale di Sara come comunicato nelle ultime ore..
I compagni anarchici Sara e Sandro sono morti in azione. In questo momento occorre difendere le scelte e il percorso di vita dei compagni. La storia di tutta la loro vita e quella della loro morte è un esempio che fa paura a chi detiene il potere, che con questa manovra tenta vigliaccamente di impedire persino qualsivoglia manifestazione di commozione per la loro morte. Seguiranno aggiornamenti 
 
2 - Aggiornamento: è infine stato dato il nulla osta per i funerali, almeno per quanto riguarda Sara. Riconfermiamo quindi che il funerale della nostra compagna Sara Ardizzone si terrà venerdì 27 marzo a Roma. La funzione, in forma cattolica secondo il volere della famiglia, si terrà alle ore 14:00 presso la chiesa di Santa Teresa d’Avila, in corso d’Italia 37 (zona di piazza Fiume). A seguire si terrà la sepoltura presso il Cimitero Flaminio, noto anche come cimitero di Prima Porta. Ci vediamo alle 15:30 all’ingresso principale in via Flaminia. Al termine della celebrazione, saluteremo Sara coerentemente con le sue convinzioni e il suo percorso di vita. Seguiranno aggiornamenti per quanto riguarda il funerale del compagno Alessandro Mercogliano e come rispondere a questa manovra.
La procura sequestra i corpi di Sara e Sandro, ma le vere carogne sono loro.

26/03/26

“Tortura e genocidio”: Francesca Albanese documenta (di nuovo) i crimini israeliani

Da L'Indipendente
23 Marzo 2026 - 19:15
Francesca Albanese ha pubblicato un nuovo rapporto sui crimini israeliani in Palestina. Dopo aver svelato gli interessi economici che traggono profitto dal genocidio in corso, la relatrice speciale delle Nazioni Unite ha documentato la tortura sistematica riservata ai palestinesi dal 7 ottobre 2023, sia in carcere che fuori. Pestaggi, violenze sessuali, l’uso della fame come arma, uccisioni di massa: tutto condensato in venti pagine di rapporto, corredato da testimonianze e fonti indirette. “Quando la tortura viene perpetrata su un intero territorio — scrive Francesca Albanese — contro una popolazione in quanto tale e sostenuta attraverso politiche che distruggono le condizioni di vita, l’intento genocida risulta evidente“. Negli ultimi due anni diversi rapporti ONU, l’ultimo a settembre, hanno delineato i contorni della condotta genocida israeliana, finita anche sotto processo alla Corte Internazionale di Giustizia.
“Questo rapporto documenta come la tortura sia diventata parte integrante del dominio e della punizione inflitta a uomini, donne e bambini, sia attraverso abusi detentivi sia attraverso un’incessante campagna di sfollamenti forzati, uccisioni di massa, privazione e distruzione di tutti i mezzi di sussistenza. Il tutto per infliggere dolore e sofferenza collettivi a lungo termine”. Con queste parole Francesca Albanese apre il rapporto “Tortura e genocidio”, scritto in qualità di relatrice speciale ONU sui territori palestinesi occupati. Non si tratta di violenza accidentale, spiega la giurista italiana, bensì di un’architettura sistematica e coerente con le logiche del colonialismo di insediamento, dunque di espulsione della popolazione autoctona. Negli ultimi anni il numero di colonie illegali ai sensi del diritto internazionale è cresciuto a dismisura in Cisgiordania occupata, superando la quota dei 700mila coloni dislocati in centinaia di insediamenti. Nel pieno del genocidio a Gaza, il governo Netanyahu ha annunciato nuovi progetti coloniali, come il piano E1, che dividerà definitivamente la Cisgiordania in due tronconi, a loro volta ostacolati nella continuità territoriale dalla presenza di altri insediamenti illegali e checkpoint militari.
“L’uso della tortura contro i palestinesi come gruppo” si conferma come “un aspetto strutturale del genocidio in corso e del regime di apartheid israeliano”. Per tortura si intende “l’inflizione intenzionale di dolore o sofferenza, fisici o mentali, per scopi quali intimidazione e coercizione o per qualsiasi motivo basato sulla discriminazione”. Nonostante i tentativi di Tel Aviv di boicottare il suo lavoro, Francesca Albanese ha raccolto oltre 300 testimonianze, tra incontri telematici coi sopravvissuti e fonti indirette, quali rapporti indipendenti, relazioni ONU, dichiarazioni dei ministri israeliani e denunce delle ong. “La tortura — scrive Albanese — è sempre stata una caratteristica centrale dell’espropriazione dei palestinesi da parte di Israele. Tuttavia, dall’ottobre 2023, Israele lo ha utilizzato su una scala che suggerisce vendetta collettiva e intenti distruttivi“. A partire dalle carceri, dove il colono nonché ministro Itamar Ben-Gvir ha istituzionalizzato una vera e propria “politica del degrado”, tra pestaggi, detenuti incappucciati e costretti a terra, privazione della luce e del sonno, letti di ferro. A ciò si aggiungono gli innumerevoli casi di violenze sessuali e lo spettro della pena di morte, il cui iter legislativo procede spedito al parlamento israeliano.
La tortura israeliana verso i palestinesi non si limita ai centri detentivi. Come si legge nell’ultimo rapporto ONU, “a causa dell’impatto cumulativo di sfollamenti di massa, assedi, negazione di aiuti e cibo, violenza dei soldati e dei coloni senza freni, sorveglianza e terrore pervasivi, il territorio palestinese occupato è diventato uno spazio di punizione collettiva“. Qui “la violenza genocida ha conseguenze mentali e fisiche a lungo termine per la popolazione occupata”, sottolinea la relatrice speciale delle Nazioni Unite, inquadrando le politiche israeliane nel progetto di una nuova Nakba, dunque l’esodo forzato del popolo palestinese.
In un passaggio importante del suo rapporto, Francesca Albanese riconosce la sumud dei palestinesi, ovvero la capacità di resistere ai crimini israeliani con dignità e fermezza, frapponendosi con la vita alla conquista totale della propria terra. La tortura praticata sistematicamente da Israele punta a spezzare questa resistenza, come lasciato intendere dal colono-ministro delle Finanze Bezalel Smotrich durante il genocidio nella Striscia di Gaza: «Saranno totalmente disperati, capiranno che non c’è speranza né nulla da cercare a Gaza e cercheranno un trasferimento per iniziare una nuova vita in altri luoghi».
Richiamando le precedenti 58 raccomandazioni, la relatrice speciale dell’ONU si rivolge innanzitutto a Israele, che “dovrebbe immediatamente cessare tutti gli atti di tortura e maltrattamenti nei confronti del popolo palestinese come parte del genocidio in corso. Ciò richiede, come precondizione fondamentale, lo smantellamento del regime di apartheid che tanto la Corte Internazionale di Giustizia (CIG) quanto l’Assemblea generale ONU ritengono violare il diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione“. Si chiede poi l’accesso, ad oggi negato, agli esperti indipendenti delle Nazioni Unite per condurre indagini approfondite sui crimini commessi. Conscia dei muri istituzionali eretti da Israele, sfociati in duri attacchi e persecuzioni perpetrati con l’alleato americano, Francesca Albanese si rivolge poi ai Paesi membri dell’ONU. L’obiettivo è fare pressione su Tel Aviv, affinché si allinei al diritto internazionale. Si tratta d’altronde di un obbligo previsto da quest’ultimo, per evitare complicità perseguibili legalmente, come ricordato dalla CIG durante il processo a Israele.
Alla fine del suo rapporto Francesca Albanese si rivolge all’altro organo giudiziario internazionale, la Corte Penale (CPI), chiedendo di spiccare mandati di arresto nei confronti dei ministri israeliani Ben-Gvir, Katz e Smotrich. A fine 2024 la CPI aveva ordinato l’arresto del premier Benjamin Netanyahu e del ministro Gallant, non trovando alcuna collaborazione tra i 120 Paesi membri. Italia inclusa, che ha permesso a Netanyahu di sorvolare i propri cieli per raggiungere Washington. D’altronde nell’attuale fase di crisi, come ricordato dal capo della Farnesina Antonio Tajani, il diritto internazionale conta, ma fino a un certo punto.

23/03/26

Con le combattenti maoiste - sosteniamo la guerra popolare in India - 28 marzo manifestazione a Zurigo


Una rappresentanza del Mfpr ha partecipato al presidio internazionale della "Campagna d’emergenza” il 27 gennaio al Parlamento europeo contro ”L’Operazione Kagar” del regime di Modi in India. In esso abbiamo portato la denuncia, l'informazione di quello che succede alle donne nelle zone adivasi, in cui le deportazioni della popolazione, i massacri, verso le donne vengono portati avanti dall'esercito usando tutta la barbarie, stupri, terribili violenze sessuali, uccisioni dei figli sotto i loro occhi.
Nelle carceri le prigioniere politiche spesso vengono sottoposte a stupri, torture sessuali da parte di guardie, soldati, che considerano delle "medaglie" queste violenze che si concentrano in particolare verso le compagne del Partito comunista dell’India (maoista), che - e questa è una particolarità dell'India - nella guerra popolare, nell'esercito popolare, a volte raggiungono la metà dei combattenti. 
La polizia e l'esercito si accaniscono verso le donne perchè capiscono l'importanza del loro ruolo nella guerra del popolo e in una battaglia rivoluzionaria che già ora tocca tutte le condizioni di grande oppressione delle donne, delle ragazze, bambine.
Vi sono similitudini con la Palestina per il genocidio, le torture, le uccisioni, gli arresti. Ma soprattutto va avanti un forte legame nero tra Netanyahu, Trump e Modi che ha dichiarato di voler cacciare/uccidere la popolazione Adivasi e mettere fine alla guerra di popolo entro 31/3.
Questo non deve succedere e non succederà! La forza delle donne, delle combattenti maoiste, del Partito comunista dell'India (Maoista) non può essere mai "uccisa". 
E' importante ORA la solidarietà, in ogni forma, dei movimenti delle donne di tutti i paesi e dell'Italia in particolare. Sosteniamo la resistenza delle combattenti rivoluzionarie indiane, luminoso esempio per tutte le donne del mondo di come trasformare la doppia oppressione, violenze reazionarie, fasciste in lotta rivoluzionaria, in cui le donne portano una marcia in più.
Il 28 marzo delegazione del Mfpr parteciperà a Zurigo alla manifestazione internazionale per continuare la mobilitazione a sostegno del popolo indiano, delle donne Adivasi, della guerra popolare, contro Modi, Netanyahu e l’imperialismo Usa 

Attaccato il diritto di sciopero dei lavoratori della logistica - Basta con i diktat illegittimi della Commissione Garanzia scioperi

Tutta la nostra solidarietà ai lavoratori della logistica e al Si.cobas. 

La CGS che già in passato ha attacco il diritto di sciopero - l'azione più clamorosa, politicamente più inaccettabile perchè attaccava l'8 marzo delle donne, e anche pesante economicamente, è stata verso lo Sciopero delle donne e lo Slai Cobas sc che lo ha giustamente difeso e mantenuto, e che per questo è stata colpita due volte con 5.700 euro di sanzione - ora va avanti coperta da un governo fascista che vede come fumo negli occhi lo sciopero dei lavoratori e lavoratrici.

Questi attacchi non devono passare! Prima di tutto esercitando comunque e sempre il diritto di sciopero, e unendo le forze, dei sindacati di base in primis e di tutte le forze democratiche che possono - come sta succedendo con la decisione della CEDS - smantellare anche da un punto di vista legale questi abusi illegali della CGS.

Ma - e in questo caso ci rivolgiamo al Si.Cobas e a tutti i lavoratori - questa necessaria unità e solidarietà non deve essere a senso unico. I lavoratori e le lavoratrici dello Slai cobas sc non fanno mancare mai il loro appoggio e unità, e anche ora siamo pronti a trasformare le parole in azioni di solidarietà concreta, perchè è come se avessero colpito tutti noi. Purtroppo, però, non è così da parte del Si. Cobas. 

Le lavoratrici nell'importante e discriminante Sciopero delle donne sono state lasciate sempre sole. 

Oggi, siamo state di nuovo sanzionate e abbiamo fatto un appello anche ad una solidarietà concreta, ad un aiuto a pagare la sanzione. Ancora non abbiamo ricevuto dal Si.Cobas una parola di solidarietà - ma c'è sempre tempo...

Toccano uno, taccano tutti! Questo non deve essere solo uno slogan o valere solo quando attaccano la propria OS. 


Lavoratrici Slai cobas per il sindacato di classe.


Attentato al diritto di sciopero nella logistica – SI Cobas

LA COMMISSIONE DI GARANZIA VUOLE INGABBIARE LE LOTTE NELLA LOGISTICA

La delibera 26/88 dell’11 marzo 2026 della Commissione di Garanzia non è un passaggio tecnico, né un intervento neutrale. È una scelta politica precisa: restringere ancora il diritto di sciopero proprio in uno dei settori in cui, negli ultimi anni, le lotte operaie hanno inciso davvero sui rapporti di forza.

La Commissione sostiene che, quando si parla di approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, non conta solo il trasporto in senso stretto, ma l’intera filiera logistica: ricezione, deposito, custodia, trasferimento, spedizione e distribuzione. In un successivo chiarimento precisa che il riferimento riguarda le attività connesse ai beni di prima necessità. Ma si tratta di una formulazione ambigua, elastica e politicamente pericolosa, soprattutto dentro un’economia capitalistica privata fondata sulla libera circolazione di ogni tipo di merce.

Il punto, infatti, è chiaro: allargare il perimetro dei vincoli e delle limitazioni sugli scioperi nella logistica. In pratica, basta che un’azienda tratti anche beni classificabili come essenziali perché lo sciopero debba sottostare alla legge 146/1990, con preavviso obbligatorio, procedure di raffreddamento e tutti gli strumenti utili ai padroni per riorganizzare i flussi, deviare le merci e depotenziare la forza della mobilitazione.

È una forzatura evidente. Pensiamo alla logistica alimentare di un grande player che movimenta diversi marchi di pasta, riso, pelati e migliaia di altri prodotti in decine di magazzini distribuiti in tutta Italia. Davvero si può sostenere che l’intera movimentazione di questa enorme massa di merci debba essere considerata, senza distinzione, essenziale per la collettività? Davvero la sopravvivenza delle persone dipenderebbe dalla possibilità di avere sempre scaffali pieni di infiniti prodotti equivalenti, di marche diverse e provenienti da paesi diversi?

La verità è un’altra. Gli scioperi nella logistica non mettono in discussione, in via generale, l’accesso della popolazione ai beni essenziali. Colpiscono piuttosto la continuità operativa delle grandi piattaforme, degli hub distributivi, dei committenti e delle multinazionali che organizzano la circolazione delle merci su scala globale. In un settore dominato dalla libera concorrenza, dalla saturazione dei magazzini, dall’intensificazione dei ritmi e dalla circolazione continua delle merci, ciò che si vuole proteggere non sono anzitutto i diritti fondamentali delle persone, ma i profitti privati.

Questa è la contraddizione politica di fondo. La logistica non viene considerata essenziale quando i lavoratori rivendicano salari più alti, stabilità, sicurezza, fine degli appalti e dei subappalti, diritti sindacali e dignità. Diventa improvvisamente essenziale quando lo sciopero può interrompere la valorizzazione del capitale e inceppare la circolazione delle merci. Non siamo quindi di fronte a una tutela imparziale dell’interesse collettivo, ma alla trasformazione degli interessi economici dei grandi gruppi della logistica, della distribuzione e dei trasporti in un presunto interesse pubblico.

Per questo siamo di fronte a un provvedimento gravissimo, che rischia di diventare uno dei peggiori precedenti di repressione antioperaia degli ultimi decenni. Non arriva per caso. Si inserisce in un quadro più ampio di stretta repressiva, di riduzione degli spazi di agibilità del conflitto, di contenimento sistematico di ogni forma di protesta e di dissenso. Nelle piazze come nei luoghi di lavoro, il messaggio è lo stesso: impedire che la protesta produca effetti reali.

Nella logistica questo significa colpire il punto in cui i lavoratori possono ancora esercitare una forza concreta: la continuità dei flussi, la catena delle consegne, la circolazione delle merci. È qui che il conflitto può ancora mettere in difficoltà il sistema. Ed è proprio questo che si vuole disinnescare…

Le lotte operaie nella logistica hanno avuto in poco più di un decennio un merito enorme: rompere il muro di invisibilità che copriva evasione fiscale, appalti e subappalti, ricatti, ritmi insostenibili, precarietà e supersfruttamento sistematico di una forza lavoro spesso migrante. Hanno mostrato che dietro la retorica dell’efficienza si regge in realtà un modello fondato sul ricatto permanente e sulla compressione dei diritti.

Ed è proprio per questo che oggi si tenta di riportare tutto indietro. Colpire lo sciopero significa colpire il significato politico di quelle lotte e provare a rendere di nuovo normale ciò che i lavoratori hanno avuto il merito di rendere visibile e di contrastare. Sono state lotte che hanno strappato aumenti salariali, scatti di livello, indennità, ticket mensa, diritti per i lavoratori interinali, e che hanno imposto un argine al caporalato, alle discriminazioni razziali, al ricatto del permesso di soggiorno, al lavoro a cottimo e al lavoro senza garanzie. Lotte dure, pagate a caro prezzo, ma capaci di restituire dignità e forza collettiva.

Per questo la delibera 26/88 non è un semplice atto amministrativo. È un tassello di una più ampia offensiva contro chi, attraverso lo sciopero, può ancora inceppare la macchina degli extraprofitti. E non è secondario che, proprio mentre si tenta questa stretta, il Comitato Europeo dei Diritti Sociali abbia messo in discussione l’impianto della legge 146/1990 e la sua natura fortemente restrittiva nei confronti del diritto di sciopero.

Non sarà la Commissione di Garanzia a fermare la lotta operaia. Valuteremo tutte le iniziative legali necessarie per contrastare questa misura repressiva gravissima e illegittima. Ma soprattutto è urgente unire le lotte della classe lavoratrice e rilanciare una mobilitazione permanente contro la repressione crescente e contro l’economia di guerra, che già oggi peggiora salari, condizioni di lavoro, sicurezza, stabilità e possibilità di organizzazione per milioni di lavoratrici e lavoratori.


Il diritto di sciopero non si tocca.

Lo difenderemo con la lotta.