06/01/11

Il tar annulla linee guida della regione lombardia sulla 194

Il Tar accoglie il ricorso di 8 medici e della Cgil Lombardia con gli Avvocati Ileana Alesso, Prof. Marilisa D'Amico e Vittorio Angiolini.

Da: il Corriere della Sera del 2 gennaio 2011

"Il TAR boccia Formigoni e annulla le linee guida ... impartite nel 2008 dal Presidente della Lombardia ... A ricorrere al TAR facendo leva sull'art. 117 della Costituzione che riserva alla competenza dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili o sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, erano stati 8 medici con la Cgil della Lombardia".

"Il TAR premette che la legge sull'aborto del 1978 contempera la tutela giuridica del concepito (ricompresa nell'articolo 2 della Costituzione sui diritti inviolabili dell'uomo) con i casi nei quali può essere sacrificata se collide con la necessità di evitare gravi pericoli alla salute della madre (articolo 3 della Costituzione che impone di dare assoluta prevalenza al bene salute di una persona già nata): la legge fissa le condizioni al ricorrere delle quali le prestazioni del servizio sanitario debbono essere rese affinché i diritti di madre e nascituro possano essere tutelati. Ma per livelli essenziali delle prestazioni, ragiona il TAR, non deve intendersi esclusivamente la individuazione degli standards qualitativi delle prestazioni, ma anche e prima ancora le condizioni cui è subordinato l'accesso a quelle prestazioni : sarebbe del tutto illogico permettere che una materia tanto sensibile ... che coinvolge scelte di fondo riguardanti valori essenziali quali vita e salute possa essere disciplinata differentemente sul territorio nazionale lasciando che siano le Regioni a individuar ciascuna per il proprio territorio, le condizioni di accesso" alle prestazioni sanitarie.

Il termine delle 22 settimane dato nelle linee guida per limitare l'accesso alla interruzione di gravidanza contrasta con la legge nazionale n. 194 che ammette l'aborto terapeutico se vi è impossibilità di vita autonoma del feto. Impossibilità che deve essere accertata caso per caso dai medici e non può essere stabilita in modo standard e identico per ogni situazione. Invece la Regione Lombardia "osserva il TAR, contravviene alla chiara decisione del legislatore (non frutto di una svista, ma al contrario scelta precisa, consapevole e ponderata) di non interferire in un giudizio volutamente riservato agli operatori per non imbrigliare in una disposizione legislativa parametri che possono variare a seconda delle condizioni sempre diverse e soprattutto del livello raggiunto dalle acquisizioni scientifiche e sperimentali in un dato momento storico".

"Le linee guida della Lombardia, inoltre, nell'ammettere l'aborto terapeutico quando una patologia può arrecare gravi pericoli alla salute fisica o psichica della madre imponevano che l'acccertamento dei gravi motivi psichici dovesse avvenire con la consulenza dello psicologo/psichiatra ... ma anche qui il TAR rileva il contrasto con il legislatore nazionale della 194 che ha riposto piena fiducia nella capacità di valutazione dell'ostetrico-ginecologo anche con la capacità di valutare i propri limiti conoscitivi lasciando che sia tale specialista a dover decidere se avvalersi o meno dell'ausilio di altri medici. Il TAR dichiara perciò la illegittimità di tutta la disciplina impartita dalla Regione, avente caraattere inscindibile e unitario e per tale ragione non suscettibile di essere annullata solo parzialmente ..." (Luigi Ferrarella).

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